19 gennaio 2018

Cessione del credito eco-bonus: novità dalla Manovra 2018

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

La legge di Bilancio 2018, veicolata nella legge 27 dicembre 2017, n.205, pubblicata sulla G.U. n.302, del 29 dicembre 2017, S.O. n.62/L, all’art. 1, comma 3 , dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici; tra le novità introdotte in materia di proroga dell’eco-bonus è stata disposta anche la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile; la cessione è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica.

La novità interessa, quindi, anche gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera dell’articolo 4-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017.

Si evidenzia che la legge di Bilancio 2018 oltre a prevedere la proroga della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), dispone che la detrazione opera al 50 per cento anche per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

E’ stato chiarito, inoltre, che la detrazione al 50 per cento si applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A.

Inoltre è stato disposto che la detrazione spetta nella misura del 65 per cento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: caldaie con efficienza pari alla classe A e se contestualmente sono installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII); impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; generatori d’aria calda a condensazione.

Cessione del credito di riqualificazione energetica -Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, dal titolo “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies, del medesimo articolo 14, del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017” l’Agenzia si è occupata della cessione del credito in materia di “ecobonus”, alla luce delle novità introdotta dalla Manovra Correttiva 2017; occorre prestare particolare attenzione perché il provvedimento sostituisce quello emanato pochi mesi prima, più precisamente l’8 giugno , dalle Entrate.

La cessione del credito è diversificata a seconda che riguardi un:
1) soggetto contribuente ricadente nella cd. «no tax area»: il credito può essere ceduto a favore:

  • dei fornitori che hanno eseguito gli interventi;
  • di altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito (la detrazione non può essere ceduta a pubbliche amministrazioni);

2) soggetto contribuente non ricadente nella cd. «no tax area»: il credito può essere ceduto a favore :
  • dei fornitori che hanno eseguito gli interventi;
  • di altri soggetti privati , esclusi banche e intermediari finanziari.

Anche in questo caso la detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Chi sono i soggetti no tax area (gli incapienti) - Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti e più precisamente:

  • i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (nell’articolo 11, comma 2, del DPR 917/86);
  • i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro (art. 13, comma 1 lett. a), del DPR 917/86);
  • i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del DPR 917/86, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 (art. 13, comma 5, lett. a), del DPR 917/86).

Ambito soggettivo - Il credito di imposta per le spese di riqualificazione energetica, per effetto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 possono essere dedotti:
  1. da tutti i condomini che in teoria possono beneficiare della detrazione di imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali incapienti; la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari;
  2. i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
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