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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate (articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e ss.mm.ii.) e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.
Ebbene, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, l’Agenzia delle Entrate ha istituito sette codici tributo (dal PF30 al PF36), che dovranno essere esposti nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
In merito alle modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento, l’Agenzia precisa che:
In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).
Si riporta, al seguente link, la tabella completa dei codici tributo.