Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con la Circolare n. 2/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative relative all'introduzione dei criteri per l'accesso al trattamento della CIGS ai sensi dell'art. 22-bis del D.lgs n. 148/2015. L’intervento di prassi individua, in particolare, i criteri per l'approvazione della prosecuzione di programmi di riorganizzazione e dei programmi di crisi aziendale con piani di risanamento complessi, di cui alla nuova normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 133 della L. n. 205/2018).
Le integrazioni salariali straordinari possono essere concessi per la durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione e di 6 mesi in caso di crisi aziendale e, comunque, entro il limite complessivo di spesa di 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Legge di Bilancio 2018 - Ai sensi dell’art. 1, co. 133 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), è possibile ottenere la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale per gli anni 2018 e 2019, fino al limite massimo di impiego dei fondi stanziati, pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
Proroga CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale – L’intervento di proroga riguarda le imprese con un organico superiore alle 100 unità, che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa - con la presenza della Regione o delle Regioni interessate - riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia delle regioni in cui insistono le unità produttive, tali che presentino esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento e il cui piano industriale di risanamento sia stato approvato quale programma di riorganizzazione aziendale.
Condizioni – Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal sopra citato articolo 22 bis del D.Lgs n. 148/2015 è da intendersi quale prosecuzione - anche con soluzione di continuità - di un trattamento di CIGS già riconosciuto all’impresa richiedente sia esso in corso ovvero pur se conclusosi nel corso dell'anno 2017, continua sul piano dell'implementazione delle azioni di risanamento.
Per accedere alla proroga è necessario aver stipulato un accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte che siano ubicate in due o più Regioni.
Prosecuzione di un programma di riorganizzazione - La proroga può essere concessa sino al limite massimo di dodici mesi:
Le istanze sono istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio ed entro i limiti delle risorse finanziare assegnate per ciascun anno di riferimento.
Monitoraggio - Gli interventi possono essere concessi entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2018 e 2019. Ai fini del rispetto dei predetti limiti annuali, fermo restando il limite complessivo dei 100 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019, l'INPS provvede al monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta.
I dati di monitoraggio sono trasmessi dall'INPS, con cadenza mensile, alla Direzione Generale ammortizzatori sociali e formazione e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di spesa individuato per ciascun anno, I'INPS ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.