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Con l’avvento del nuovo anno si conclude l’inesorabile tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) per quanto concerne l’aumento dell’aliquota contributiva a carico dei collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Dal 1° gennaio 2018, infatti, l’onere contributivo sale di 1 punto percentuale, a cui si aggiunge anche lo 0,51% in più dal 1° luglio 2017, attestandosi così al 34,23%.
Il punto - Mentre il Governo sta parlando proprio in questi giorni di abolire la tanto odiata Riforma Fornero, ecco che intanto le imprese e i lavoratori devono fare i conti con le norme in essa contenute. Una tra le tante conseguenze che tutt’ora affligge le imprese, ma anche i lavoratori, è l’eccessivo costo contributivo da versare alle casse dell’INPS. Il caso più eclatante è quello dei collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
Per tali soggetti l’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto un aumento graduale che ha portato il carico contributivo nell’arco di 6 anni circa (dal 2012 al 2018) dal 26% al 33%!
Ma la Riforma Fornero non è stata l’unica Legge che ha disposto l’aumento contributivo per i co.co.co.; anche il Jobs Act autonomi (L. n. 81/2017) all’art. 7“Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL” ha disposto recentemente un aumento dell’aliquota che s’inserisce appunto nella tabella stilata dall’ex ministro del lavoro.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli Uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è scattata un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.
Il carico contributivo – Ricapitolando, quindi, il carico contributivo complessivo che dovranno corrispondere i co.co.co., a decorrere dal 1° gennaio 2018, risulta così formato:
Campodi applicazione – Si ricorda che la percentuale contributiva appena individuata opera esclusivamente per i collaboratori e soggetti assimilati senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.Iva, ed in particolare:
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite: