4 febbraio 2022

Colla chirurgica: applicazione aliquota IVA ordinaria

Autore: Luciana Giampà
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 51/2022 esplica quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alla colla chirurgica sintetica.

Nel dettaglio, il quesito è avanzato da una Società che dal 2011 produce e commercializza la colla chirurgica sintetica. La stessa ritiene che ci siano forti dubbi interpretativi in merito alla corretta aliquota IVA da applicare al suddetto prodotto, il quale è classificato, sin dal 1998, fra i Dispositivi Medici di Classe III, come prodotto impiantabile non attivo.

Tale prodotto è stato sempre venduto dalla Società abbinato alla Nomenclatura Combinata TARIC 30.06.10.90 che fa riferimento in generale alle legature sterili e similari altre. Le relative cessioni – sia alle Aziende Ospedaliere che ai Distributori Nazionali – sono state assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Alla luce di ciò, la Società chiede se sia possibile assoggettare le cessioni del Prodotto all’aliquota IVA agevolata del 4%.

Preliminarmente, l’Agenzia richiama la circolare n.32/E del 14 giugno 2010 che al paragrafo 9, chiarisce che la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), la quale ritiene che “il prodotto sia inquadrabile alla voce 3006.1090 e tale classificazione trova riscontro anche in alcune informazioni tariffarie vincolanti presenti nella data base EBTI”.

Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile, si ricorda che, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata sulle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E chiarisce che la norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 3, della citata legge, fa rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 (Decreto IVA), tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10% “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata”.

Al riguardo, si precisa che il citato numero 114) prevede l’aliquota IVA del 10% per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, seppur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.
Essa riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

Pertanto, un prodotto alla voce 3006, per espressa esclusione della norma doganale, non può rientrare tra i prodotti di cui alla voce 3004 e godere dell’aliquota IVA del 10% di cui alla norma di interpretazione autentica sopra richiamata.

Di conseguenza, si ritiene che il Prodotto commercializzato dalla Società debba essere correttamente applicata l’aliquota IVA ordinaria.
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