8 febbraio 2018

Comunicazione country by country: si all’invio tardivo con ravvedimento

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

L’invio tardivo della comunicazione Country by Country è sanabile per il tramite del ravvedimento operoso. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, dal momento che i diversi provvedimenti adottati in merito all’adempimento in commento non hanno affrontato tale problematica.

E’ stato con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) che il legislatore ha recepito nel nostro ordinamento il contenuto del Progetto BEPS n. 13 del 05 ottobre 2015 ovvero di quel progetto “Base Erosion and Profit Shifting” per il contrasto all’evasione fiscale internazionale siglato tra i più importanti Paesi mondiali. Si tratta di un obbligo di rendicontazione cui è tenuta la società capogruppo controllante residente fiscalmente in Italia o il soggetto controllato residente nel caso in cui la stessa (controllante capogruppo) non sia residente nello Stato italiano. L’obbligo scatta nel caso in cui il gruppo ha conseguito ricavi consolidati (con riferimento all’anno d’imposta precedente) superiori a 750.000 milioni di euro.

Le prime disposizioni attuative, in merito, sono state fissate con il Decreto del MEF del 23/02/2017 mentre le modalità di presentazione ed il regime linguistico delle comunicazioni furono definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 575956/2017).
Inizialmente fu stabilito che per il primo anno di rendicontazione, la controllante capogruppo residente -appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che è iniziato il 1° gennaio 2016, o in data successiva e terminato prima del 31 dicembre 2016 - doveva inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2017. Tuttavia con successivo ulteriore provvedimento (Prot. n. 288555/2017), l’Agenzia delle Entrate, al fine di venir incontro alle esigenze manifestate dagli operatori del settore, ha stabilito che si considera validamente presentato nei termini il “reporting country by country” inviato entro 60 giorni a partire dall’11 dicembre 2017 (ossia data di pubblicazione del predetto provvedimento). Ne consegue che la scadenza è fissata al 9 di febbraio 2018. A regime, invece, l’invio dovrà essere eseguito entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione. La trasmissione dovrà avvenire utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite soggetti incaricati.

La tardiva o omessa comunicazione – L’ultimo periodo del comma 145 della citata Legge di Stabilità 2016, dispone che in caso di omessa presentazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ma come anticipato in premessa l’Agenzia delle Entrate in nessuno dei citati provvedimenti aveva affrontato il caso della presentazione tardiva. L’occasione è stata, quindi, la giornata di Telefisco, dove si è chiarito che la predetta sanzione si rende applicabile, con ravvedimento di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997, anche in caso di invio tardivo della comunicazione, precisando altresì che trova applicazione la riduzione alla metà della sanzione nel caso in cui l’invio (tardivo) avvenga nei primi 30 giorni (art. 7 comma 4-bis D. Lgs. 472/1997). Ne consegue che se presentata entro 30 giorni successivi al 9 febbraio, la sanzione per sanare la tardività sarà pari a 556 euro (1/9 di 5.000 euro). Qualora si lasciassero passare anche i primi 30 giorni, invece, si renderanno applicabili le seguenti sanzioni:

  • 1.111 euro (1/9 di 10.000) in caso di presentazione oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni;
  • 1.250 euro (1/8 di 10.000) in caso di presentazione oltre i 90 giorni ma entro 1 anno;
  • 1.429 euro (1/7 di 10.000) in caso di presentazione entro 2 anni;
  • 1.666 euro (1/6 di 10.000) se l’invio avviene oltre 2 anni;
  • 2.000 euro (1/5 di 10.000) in caso di rimedio in seguito alla costatazione dell’omissione.

Un caso particolare – Sempre nel corso dell’incontro Telefisco è stato sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria il caso particolare di due gruppi, Alfa e Beta, di cui il primo, nel 2015, ha superato la soglia di ricavi consolidati di 750.000.000 euro a differenza, invece, del gruppo Beta che si è mantenuto al di sotto della predetta cifra. Nel mese di agosto 2016 il gruppo Beta acquisisce Alfa. Si è, dunque, domandato all’Agenzia delle Entrate, quale dei due gruppi è tenuto alla rendicontazione con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 – 31 luglio 2016 (ossia il periodo ante acquisizione). Secondo le Entrate l’obbligo di invio dovrà essere assolto da Beta poiché secondo OCSE bisogna verificare, a tal fine, se nello stato di residenza della controllante del gruppo Alfa (gruppo acquisito) c’è obbligo di presentare la rendicontazione per il citato periodo. Se il predetto obbligo non sussiste l’adempimento dovrà essere eseguito dal gruppo acquirente (ossia Beta). In altre parole secondo l’Amministrazione occorre verificare se il gruppo acquirente (Succeding group), ossia Beta (che è divenuto controllante di ultimo livello), era obbligato alla rendicontazione per il periodo 1/1/2016 – 31/01/2016 (ante acquisizione).
Se tale obbligo non sussisteva all’invio deve provvedervi quest’ultima, la quale nella comunicazione includerà anche i dati del gruppo acquisito (Alfa) e la data di acquisizione.
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