15 febbraio 2018

Contrasto all’evasione negli oli minerali: arrivano le nuove regole

Autore: DEVIS NUCIBELLA

Il Mef con il D.M. 13 febbraio 2018 (pubblicato il 14-02-2018 sul sito del DEF) ha dettato le regole attuative per la prestazione di idonea garanzia e per il versamento dell’Iva da parte dei gestori di depositi di oli sottoposti ad accisa.

La legge di bilancio 2018 prevede, a partire dal 1° febbraio 2018, una serie di novità per la normativa delle accise: prima di tutto è prevista una preventiva autorizzazione per i soggetti che intendono avvalersi, per lo stoccaggio dei prodotti energetici, di un deposito fiscale o di un destinatario registrato. In secondo luogo è prevista una nuova modalità di applicazione dell’Iva secondo la quale in caso di estrazione di carburante da un deposito fiscale o da un deposito di destinatario registrato l’accisa e l’Iva sono dovute con pagamento mediante modello F24 dove non è possibile fruire della compensazione.

Le frodi nel settore dei prodotti energetici vengono messe in atto attraverso numerose e variegate modalità volte a sottrarre gli stessi all’accertamento e alla creazione di disponibilità illecite da commercializzare in nero, talvolta cercando di regolarizzare formalmente la posizione solo dal punto di vista documentale.

Tali frodi, dal punto di vista fiscale, possono essere ricondotte a due fattispecie: il contrabbando e la sottrazione dei prodotti ad accertamento.

Con il primo intervento normativo viene previso che il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, sia preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza.

Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 l'autorizzazione in questione è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

L'autorizzazione ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all'estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione in questione è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.

Con il secondo intervento normativo dove l’Iva e le accise vengono pagate con F24 senza possibilità di compensazione è evidente che l’aggravio finanziario per le imprese sarà molto netto, soprattutto per gli acquisti nazionali che liquideranno l’Iva sull’accisa con modello F24, invece dell’attuale liquidazione periodica. Negli acquisti intracomunitari invece l’imposta deve essere corrisposta con modello F24 anche quando il deposito fiscale di transito obbligato è utilizzato anche come deposito Iva.

Con il D.M. 13 febbraio 2018 il Mef ha stabilito le modalità attuative delle norme sopracitate nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare il decreto prevede che la garanzia prevista per la gestione di un deposito registrato è prestata sottoforma di cauzione in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.

Il D.M. prevede inoltre che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato con modello F24 nel quale è indicato anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. La ricevuta del versamento è consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o al destinatario registrato al fine di effettuare l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

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