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L’Inps ha fissato come termine ultimo il 1° gennaio 2019 entro cui bisogna eventualmente integrare o rettificare il proprio estratto contributivo con le giornate effettivamente lavorate.
Gli Enti datori di lavoro, obbligati al versamento contributivo Inps gestione pubblica (ex Inpdap), hanno, pertanto, tempo fino al 1° gennaio 2019 per colmare le omissioni/evasioni di versamento contributivo e non incorrere nel termine della prescrizione quinquennale che comporterebbe l'obbligo di sostenere l'onere del trattamento di pensione, ripartendolo tra Ente e Inps secondo il criterio della “riserva matematica”.
Tale previsione è stata confermata dall'Inps in data 15 novembre 2017, a seguito di chiarimenti intervenuti con Circolare n. 169 e si applica in particolare per le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS.
Decorso, quindi, il termine di prescrizione, modificato con Legge 8 agosto 1995, n. 335 e diminuito da dieci a cinque anni, in caso di mancato assolvimento degli obblighi contributivi e dichiarativi, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l’Istituto è impossibilitato a riceverla.
Gli Enti datori di lavoro, sono dunque tenuti a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione.
La data di riferimento per quantificare il termine dei cinque anni, che gli enti dovranno prendere a base, coincide con il giorno in cui l’istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il sedici del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce).
Tale disposizione, però, non può essere estesa ed applicata alle casse CTPS e CPI, per le quali, ai sensi della citata circolare INPS, si applicano le disposizioni vigenti per l’AGO, con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, (una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale), non potranno esser computati ai fini sia della misura che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia.
Lo stato d'agitazione che si sta generando attorno a questo termine ultimo per sistemare le posizioni pregresse dei singoli dipendenti, ha indotto i segretari generali di CGIL, CISL e UIL ha richiedere un incontro urgente all’INPS sede nazionale e al Ministero dell’Istruzione, per trovare una soluzione alle difficoltà derivate dall’affidamento all’INPS dell’accertamento del diritto a pensione, in particolare, per il personale della scuola e dell’AFAM, sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo.
Ma è superfluo aggiungere che i carichi di lavoro per tutti gli Enti pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, etc.) sono di entità notevole e le difficoltà che i vari dipartimenti si stanno ritrovando ad affrontare sono infinite, a questo si aggiungono i “malfunzionamenti” del sito INPS che rallentano tutti i processi di ricostruzione delle carriere lavorative (in quanto negli archivi Inps, sembrano essere “spariti” o “non versati” parecchi contributi e denunce di periodi effettivi di lavoro).
Inoltre, gli estratti contributivi assicurativi rilasciati dall'Inps, ad oggi, non hanno ancora valore certificativo e ciò sta ingenerando non poca preoccupazione ai dipendenti pubblici che vivono nel “terrore” che qualora il loro estratto contributivo non fosse inclusivo di quanto effettivamente maturato, questi potrebbero perdere i periodi di lavoro ai fini del calcolo pensionistico.
In verità, la circolare Inps non afferma questo: infatti, si legge che, in caso di prescrizione dei contributi non versati, l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro si estingue e lo stesso è tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento di tutti i contributi.
Forse l’INPS dovrebbe comunque meglio precisare come stanno le cose e soprattutto come intende procedere rispetto alla tanto temuta scadenza del primo gennaio 2019, chiarendo cosa succede a quei contribuenti che non dovessero mettere a posto la loro posizione contributiva anteriore al 2014.
Punto 3 Circolare INPS 169/2017:
Punto 4 Circolare INPS 169/2017