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La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo di imposta precedente. Essendo il volume d’affari realizzato dalla Srl Alfa superiore a 400.000 euro, la stessa dovrà adempiere all’obbligo dal 1° luglio 2019. Questo è quello che si evince dalla Risposta n° 209/2019 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Quesito
La Srl Alfa (l’istante) svolge attività di produzione e commercio e nel 2018 ha dichiarato un volume d’affari di X euro composto da:
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n° 127/2015 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri […]. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000 […]”.
Ne consegue che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo di imposta precedente.
Inoltre, nella risoluzione n° 47/E dell’8 maggio 2019 è stato chiarito che “Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. […]”.
Si desume che il volume è quello complessivamente realizzato dal soggetto passivo e non quello relativo a una o più attività svolte dallo stesso.