5 febbraio 2018

Country by country: invio entro il 9 Febbraio 2018

Autore: PAOLA SABATINO

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.288555 dell’11 dicembre 2017, ha fornito le linee guida in riferimento al termine per la comunicazione delle informazioni riguardanti l’anno 2016 relative alle reportistica Country by Country.

Sembra opportuno, ricordare che, l’obbligo di rendicontazione paese per paese è stato introdotto nell’ordinamento interno dalla legge di stabilità 2016, all’articolo 1, commi 145 e 146, legge n.208/2015.

Soggetti obbligati - Sono obbligati alla comunicazione in commento, tutte le entità appartenenti al gruppo. La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo residente fiscalmente in Italia o, nell’ipotesi in cui questa non risieda nel territorio dello Stato Italiano, da un soggetto controllato residente.

Nello specifico, i soggetti interessati all’invio della reportistica Paese per Paese, sono le società controllanti di gruppi multinazionali, le quali presentano determinate caratteristiche, ossia:

  • residenza nel territorio dello Stato;
  • obbligo di redigere il bilancio consolidato;
  • fatturato di gruppo non superiore ad euro 750.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello oggetto di report;
  • assenza di un socio di controllo diverso dalle persone fisiche.

Oggetto della comunicazione - La rendicontazione, da trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto chiarito dalla stessa nel provvedimento n. 275956, del 28 novembre 2017, è un riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale, concernente tutte le società del gruppo.
Il modello, in particolare, deve indicare:
  1. le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui quest’ultime sono situate;
  2. i ricavi costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale. In particolare, devono essere indicati quelli generati a seguito di operazioni con altre entità appartenenti al gruppo e quelli generati a seguito di operazioni con entità diverse dalle precedenti, e il totale dei ricavi;
  3. gli Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito costituiti dal “Risultato prima delle imposte” di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
  4. le Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa) costituite dall’importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale;
  5. le Imposte sul reddito maturate (anno in corso) costituite dall’ammontare delle imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate;
  6. il Capitale dichiarato costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
  7. gli Utili non distribuiti costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
  8. il Numero di addetti costituito dal numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
  9. le Immobilizzazioni materiali costituite dalla somma dei valori contabili netti delle Immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale, di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

Con riferimento, invece, al contenuto relativo alla seconda tabella allegata al D.M. 23 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento summenzionato, chiarisce che, devono essere indicati:
  • la lista delle entità appartenenti al gruppo residenti per ciascuna giurisdizione fiscale indicata nella tabella 1, riportando la denominazione di ciascuna entità appartenente al gruppo di imprese multinazionali residente ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
  • il nome della giurisdizione fiscale in base alla cui normativa l’entità appartenente al gruppo è stata costituita, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale;
  • la natura dell’attività principale o delle attività principali.

Termine di presentazione - Nel provvedimento dell’11 dicembre 2017, n.288555, l’Amministrazione Finanziaria, precisa, con esclusivo riferimento al primo anno di rendicontazione che, le informazioni relative al periodo di imposta 2016 in merito al Country by Country, si intendono validamente presentate se, inviate all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data del provvedimento. Pertanto, la comunicazione, dovrà essere trasmessa entro il 9 febbraio 2018, in luogo della scadenza originariamente prevista e coincidente con la fine dell’esercizio successivo a quello in cui si riferisce la rendicontazione del gruppo, ossia il 31 dicembre 2017.

Infine, si ricorda che, i dati devono essere trasmessi utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite soggetti incaricati.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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