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Scade il 12 febbraio prossimo il termine per la presentazione delle domande relative al c.d. bonus avvocati 2018 istituito dal Dl n. 83/2015 e reso strutturale con la Legge di Stabilità 2016 (in realtà la scadenza è il 10/02 ma cadendo di sabato si slitta al primo giorno lavorativo successivo). In particolare, l’articolo 21-bis del citato Decreto-Legge, riconosce un credito d’imposta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita nonché agli arbitri nel procedimento di arbitrato. Il credito è commisurato al compenso stesso, fino a concorrenza di 250 euro. Ad ogni modo, il predetto beneficio (disciplinato dal decreto del Ministro della Giustizia 23 dicembre 2015, emanato di concerto con il MEF, come aggiornato dal l decreto interministeriale 30 marzo 2017) è accordato solo in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Si ritiene utile, in questa sede, richiamare la definizione dei due suddetti istituti. La negoziazione assistita, prevista dall’ordinamento giuridico italiano, consiste in una risoluzione amichevole di una lite, che si conclude con la sottoscrizione di un accordo tramite l’intervento degli avvocati delle parti. Con l’arbitrato, invece, le parti della lite si rivolgono ad un esperto (arbitro) da loro scelto ed a cui viene affidato il compito del giudizio (lodo arbitrale).
La domanda – Il credito di cui in premessa è riconosciuto ad entrambe le parti della negoziazione assistita o dell’arbitrato, ma come detto, a condizione che l’uno o l’altro si siano conclusi con successo. Il riconoscimento dell’importo spettante non è automatico ma occorre presentare apposita domanda. Quest’ultima va trasmessa, telematicamente, attraverso il portale del Ministero della Giustizia allegandovi la documentazione prevista. In particolare:
Ai fini della presentazione della domanda, il legislatore ha previsto apposite finestre. Per il bonus 2017 le domande andavano presentate nel periodo compreso tra l’1/04/2017 ed il 10/04/2017. A decorrere dal 2018, invece, il periodo di presentazione dell’istanza va dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
L’indicazione in dichiarazione dei redditi e l’utilizzo – Una volta presentata l’istanza, sarà poi il Ministero della Giustizia a comunicare al richiedente, l’importo del credito spettante, il quale è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Ad ogni modo, l’ammontare utilizzato non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero, pena, anche in questo caso, lo scarto dell’operazione. Al fine di consentirne l’utilizzo, con la Risoluzione n. 40/E/2016, fu istituito il relativo codice tributo “6866” denominato “Credito d’imposta - Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione - articolo 21-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83”. Nel compilare il modello F24, occorre indicare come anno di riferimento l’anno di corresponsione del compenso all’avvocato/arbitro (ad esempio “2018” se trattasi di credito riconosciuto a fronte di compensi corrisposti quest’anno).
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono, in alternativa alla compensazione, utilizzare l’agevolazione in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ad esempio, con riguardo al credito riconosciuto nel 2017, tali soggetti possono compilare il rigo G11 del Modello 730/2018 indicando: