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La legge di Bilancio 2018, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. n.302 del 29 dicembre 2017, S.O. n.62/L, all’articolo 1, commi 89-92, prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione in Borsa di PMI, con un tetto complessivo di agevolazioni che possono essere concesse di 80 milioni di euro nell’arco di un triennio.
I soggetti che possono beneficiare del credito - La legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2018) iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.
Definizione di PMI - Per essere riconosciuta come PMI l’impresa deve rispettare le soglie relative agli occupati effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d’affari.
La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: hanno meno di 250 occupati; hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “piccola impresa” l’impresa che: ha meno di 50 occupati; ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “microimpresa” l’impresa che: ha meno di 10 occupati; ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.
Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale.
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Utilizzo del credito di imposta - Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’adozione di un decreto ad hoc - Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite.
Rispetto del regolamento UE -L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
Più in dettaglio, le richiamate norme UE stabiliscono che gli aiuti alle PMI, per essere compatibili con il mercato interno, devono rispettare alcuni limiti generali (di cui al capo I del citato regolamento) oltre agli specifici limiti di cui all’articolo 18 del citato regolamento.
Come si evince dal dossier della Camera dei Deputati e del Senato che ha accompagnato l’approvazione della legge di Bilancio 2018, in sintesi, si reputano compatibili con il mercato interno gli aiuti alle PMI la cui intensità non superi il 50 per cento dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
Essi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.