24 febbraio 2018

Credito formazione 4.0 anche per le imprese agricole

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

C’erano dubbi se il credito d’imposta formazione 4.0, introdotto dalla Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/2017) trovasse applicazione anche per le imprese agricole. E’ stato così, direttamente il DEF, nel corso del Webinar tenutosi giovedì scorso (ed avente ad oggetto le misure a favore delle imprese contenute nella manovra di quest’anno), a dare conferma che non c’è preclusione alle predette imprese per il beneficio in argomento.

La misura - L’agevolazione è quella introdotta dai comma da 46 a 56 della citata Legge n. 205/2017, e si concretizza nel riconoscimento di un credito d’imposta (in favore delle imprese) che effettuano spese in attività di formazione del personale nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Sono ammissibili al credito solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A (marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione). Ad ogni modo NON si considerano attività di formazione ammissibili: la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il beneficio è riconosciuto nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). La disciplina prevede altresì che il credito vada indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
Inoltre non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione (con F24). Si è, comunque, in attesa che venga emanato (dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) il decreto che dovrà definire le disposizioni applicative ed individuare le procedure di concessione e di impiego del beneficio nonché la documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e le cause di decadenza e revoca.

Per le imprese agricole – Il dubbio circa il se tra i soggetti beneficiari della misura in commento rientrassero o meno anche le imprese agricole è stato sollevato per via del fatto che, in linea generale, gli aiuti di Stato che vengono concessi a norma della disciplina comunitaria non sono applicabili ad alcuni settori tra cui quello dell’agricoltura per il quale vige, appunto, una diversa disciplina comunitaria. Esistono, tuttavia, delle deroghe previste dallo stesso legislatore comunitario sulla base delle finalità degli aiuti concessi e l’art. 31 del regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, che disciplina gli aiuti alla formazione, prevede che beneficiari possono essere anche le imprese agricole (o meglio non le esclude). Questo è quanto precisato nel corso del webinar di cui in premessa.

D’altronde il tenore letterale del comma 46 della Legge di Stabilità 2018 è chiaro. Esso, infatti, espressamente recita: A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48”.

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