Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La revoca dell'ammissione alla procedura concordataria per atti di frode non mette in pericolo il credito del professionista in “buona fede”, che resta prededucibile nel successivo fallimento.
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 18531/2019 della Corte di Cassazione (Sez. 1 civ.).
Il caso
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, accoglie l’opposizione proposta da un avvocato avverso la collocazione in privilegio e non in prededuzione, nello stato passivo, di un proprio credito maturato per la redazione di una proposta concordataria effettuata dalla società poi fallita, nonché per la predisposizione della documentazione richiesta dalla legge per l'accesso alla procedura.
Secondo l’opponente, il Tribunale avrebbe male interpretato la disciplina contenuta nell'articolo 111 della legge fallimentare1, avendo ritenuto di dover verificare se l'attività del professionista avesse, o no, prodotto una qualche utilità per la massa dei creditori. Il che, nella specie, è stato escluso, vista la dichiarazione di fallimento della società, all'esito della revoca dell'ammissione al concordato per abuso e atti di frode.
Principi di diritto
Ebbene, a proposito dell’indagine sull'utilità concreta della prestazione volta all'accesso alla procedura concordataria, i Massimi giudici hanno ribadito, innanzitutto, il principio di diritto secondo cui:
_______________________________________________
1Regio Decreto 16/03/1942 n. 267 (Legge Fallimentare)
Art. 111 - Ordine di distribuzione delle somme
«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia ovvero, per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)».