18 gennaio 2018

Debutta il conto di base, pronto il decreto attuativo

Autore: ESTER ANNETTA

Il Decreto Legislativo n. 37 del 15 marzo 2017 (entrato in vigore il 14 aprile successivo), in attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha modificato – com’è noto - il Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), introducendo tra l’altro una serie di articoli (da 126 noviesdecies a 126 vivies sexies) che coniano e disciplinano il c.d “Conto di Base”.

Nello specifico, l’indicata normativa obbliga le banche, la società Poste italiane SpA e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a fornire servizi a valere su un conto di pagamento, ad offrire il suddetto Conto di Base a tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni ed a prescindere dal luogo di residenza.

Il Conto ha particolari caratteristiche che lo destinano categorie di soggetti particolarmente svantaggiate e che valgono, appunto, a qualificarlo come “di Base”: esso difatti include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese.

Tra le suddette operazioni devono essere incluse almeno quelle indicate nell’Allegato A del Decreto (apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento es. deposito di contante, ricezione di bonifici; prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione Europea: addebiti diretti, operazioni di pagamento mediante carta di pagamento utilizzabile anche online, bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online, nonché le relative eventuali scritturazioni contabili).

Al titolare del Conto è inoltre consentito di eseguire le operazioni, senza maggiori costi, tramite i canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.

Il D.Lgs. n. 37/2017 ha peraltro chiarito che il numero delle operazioni eseguibili senza addebito di spese aggiuntive dovesse essere definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. Lo stesso decreto avrebbe pure dovuto individuare, per uno o più profili di clientela ai quali il Conto di Base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore.

E sempre con decreto del MEF, sentita la Banca d’Italia, avrebbero dovuto individuarsi le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese, nonché le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

I suddetti decreti attuativi si prevedeva che fossero adottati nei 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (che è stata il 4 aprile) ed essere applicati nei 60 giorni successivi.

Di fatto la loro adozione è abbondantemente slittata, poiché è solo di questi giorni la notizia che il Consiglio di Stato ha dato il proprio via libera, e se ne attende dunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, i contenuti sono già noti: il decreto ministeriale attuativo degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del TUB come modificato dal D.Lgs. 37/2017 ha disposto – rispettivamente con gli artt. 4 e 5 - che il Conto di Base sarà offerto senza spese ai consumatori con Isee (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) inferiore a 11.600 euro ed ai pensionati con trattamenti non superiori all’importo lordo annuo di 18 mila euro.

Stante la sua natura, il Conto di Base deve difatti includere un minimo predefinito di operazioni annue con canone “ragionevole” e “coerente con finalità di inclusione finanziaria”.

Tali operazioni– sempre secondo quanto disposto dal DM di imminente pubblicazione - per i non pensionati, risultano in gran parte coincidenti con quelle individuate nel sopracitato allegato A (apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento -es. deposito di contante, ricezione di bonifici-; prelievo di contante all’interno dell’Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli Atm, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell’ambito dell’Unione europea: addebiti diretti, operazioni di pagamento mediante carta di pagamento utilizzabile anche online, bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili ivi compreso il canale online) mentre, per i pensionati, sono previsti una tipologia di servizi ed un numero di operazioni analogo ma non perfettamente coincidente con il precedente, tenuto conto della minore dimestichezza delle persone di una certa età con strumenti per loro troppo attuali (es. uso del bancomat).

Quanto alle spese applicabili, esse non possono in ogni caso eccedere l’importo “mediano” delle spese applicate nel semestre precedente dallo stesso prestatore di servizi per le medesime operazioni. Il criterio è adottato anche per le operazioni aggiuntive non rientranti nel canone annuo (infatti, secondo quanto previsto dall’art. 126 vicies, al numero delle operazioni minime predefinito si possono aggiungere altre operazioni con tariffe separate rispetto al canone annuale).

Di fatto, il D.Lgs n. 37/2017 ed i suoi decreti attuativi hanno sostanzialmente solo precisato normativamente quanto già in precedenza (e cioè prima del recepimento della Direttiva Europea) era stato definito con la Convenzione stipulata tra MEF, Banca d’Italia ed le principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento (Abi, Poste e Bankitalia), che aveva previsto la gratuità del conto corrente per i soggetti con un Isee sotto gli 8 mila euro e più basso dei 18 mila per i pensionati.

Ed a riguardo, l’art. 2 del D.Lgs. n. 37/2017 ha precisato che entro un anno dalla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi delle norme che hanno modificato il TUB introducendo la disciplina del Conto di Base, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della citata Convenzione in Conti di Base sottoposti alla relativa normativa, dandone comunicazione al titolare del conto. Inoltre, per i due anni successivi alla conversione, è fatto divieto al prestatore di servizi di pagamento di modificare le condizioni economiche del conto di base. Ai conti di base preesistenti e non convertiti continuerà ad applicarsi la disciplina recata dalla predetta convenzione.

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