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L’INPS, con la Circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, ha comunicato le fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti, per l’anno 2018, ai lavoratori domestici. L’aggiornamento delle tabelle contributive tiene conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo (FOI), fissata nella misura di 1,1% (tra il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017).
Il contributo addizionale - L’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale dell’1,4%, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato. In sostanza, il suo obiettivo è quello di finanziare in parte l’ASpI (ora NASpI). Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
L’introduzione del nuovo onere contributivo determina, ovviamente, una minore aliquota contributiva dovuta per la NASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, che incide inevitabilmente sull’aliquota complessiva.
A tal proposito, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 135 della L. n. 147/2013) ha stabilito che non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale, di cui all'art. 2, comma 30, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero). La restituzione avviene anche nel caso in cui il datore di lavoro riassume il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.
I valori aggiornati – La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive.
Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati: