21 febbraio 2018

Falso in assegno “non trasferibile”. Il reato c’è

Cassazione, penale sentenza depositata il 20 febbraio 2018

Autore: PAOLA MAURO

L’assegno non trasferibile rientra tra i titoli di credito la cui falsificazione è penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 491 cod. pen. Infatti tale tipo di assegno è pur sempre girabile per l'incasso (cosiddetta girata impropria), momento nel quale è ancora possibile che esso eserciti la sua funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell'impiegato di banca e dell'istituto di credito da questi rappresentato.

È quanto hanno sostenuto i giudici delle Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8065/18 depositata ieri, con cui è stata confermata la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di L’Aquila a un soggetto che ha formato falsi assegni circolari che poi sono stati utilizzati per un acquisto di bevande.

I Giudici di legittimità hanno avuto modo di fare alcune precisazioni riguardo alla rilevanza penale del falso in assegno dopo l’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della modifica all’art. 491 cod. pen., ad opera del D.lgs. n. 7 del 2016.

Al riguardo già Cass. n. 36670 del 2017 ha sostenuto che «in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’articolo 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato».

La sentenza n. 8065/18 ritiene, pertanto, «che sia l’assegno bancario che l’assegno circolare rientrano tutt’ora tra i titoli di credito che, ai sensi dell’articolo 491 cod. pen., se falsificati, rendono penalmente rilevante la condotta. Difatti, sebbene dotate di clausola di non trasferibilità, entrambe le tipologie di assegno risultano pur sempre girabili per l’incasso (cosiddetta girata impropria), momento nel quale è certamente ancora possibile ravvisare una funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell’impiegato di banca e dell’istituto di credito da questi rappresentato.» La nuova disposizione dell’articolo 491 cod. pen., «non fa differenza tra un tipo di girata e l’altra».

Inoltre per i Giudici di legittimità sarebbe irragionevole ritenere che solo la falsificazione di un titolo di credito di importo inferiore a mille euro, non dotato di clausola di non trasferibilità, sarebbe un fatto ancora penalmente perseguibile ai sensi del nuovo art. 491 cod. pen., «al contrario della stessa falsificazione apposta su un assegno di importo maggiore e, per questo, espressione di un maggior disvalore della condotta e di possibili maggiori effetti dannosi sulla vittima (l'impiegato di banca che dà seguito all'operazione e l'istituto bancario)».

Si ricorda che, a seguito della L. n 208 del 2015 (Legge di Stabilità del 2016), tutti gli assegni per un importo superiore a mille euro devono obbligatoriamente essere dotati di clausola di non trasferibilità.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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