16 gennaio 2018

Fattura elettronica obbligatoria: semplificazione o complicazione?

Autore: nicola forte

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 909 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rappresenterà una complicazione e non una semplificazione. L’affermazione potrà essere compresa solo esaminando ulteriori disposizioni che sono destinate ad incidere e a condizionare il nuovo adempimento.

Il punto di partenza dell’analisi deve essere costituito dal perimetro dell’obbligo. Il legislatore ha inteso escludere dall’adempimento le fatture emesse e ricevute nei confronti e dai soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Presumibilmente lo scambio di documenti in formato elettronico tra i predetti soggetti non sarebbe stato tecnicamente possibile. Pertanto, almeno in questa fase, il legislatore ha circoscritto l’utilizzo obbligatorio del formato elettronico esclusivamente ai soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

La scelta del legislatore, se da una parte sembra essere ispirata da esigenze di semplificazione, dall’altra determinerà una “duplicazione” di adempimenti. Infatti, l’abrogazione dello spesometro e degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie sarà di fatto parziale. Il legislatore non ha quindi rinunciato a conoscere le informazioni relative a queste operazioni ed ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione che finirà con il sovrapporsi ad ulteriori ed innumerevoli adempimenti. La disposizione prevede che “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

La tempistica dell’adempimento risulta particolarmente penalizzante soprattutto con riferimento ad alcuni periodi dell’anno come ad esempio il mese di agosto. I dati relativi alle fatture intracomunitarie ricevute alla fine del mese di luglio dovranno essere comunicati telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 31 del successivo mese di agosto. In buona sostanza, subito dopo il periodo di pausa estiva, imprese e professionisti saranno impegnati con il nuovo obbligo di comunicazione. Entro il 31 agosto dovrà essere effettuata la trasmissione telematica dei predetti dati. La scadenza risulterà di fatto anticipata rispetto a quella del 30 settembre attualmente in vigore per l’invio dello spesometro trimestrale/semestrale.

Deve inoltre considerarsi che l’attuale differimento del termine al 31 ottobre per l’invio delle dichiarazioni fiscali è “a tempo”. In conseguenza dell’abrogazione dello spesometro, coincidente con l’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica, la scadenza prevista per l’invio delle dichiarazioni dei redditi tornerà ad essere quella del 30 settembre. Conseguentemente le scadenze torneranno ad accavallarsi ancora una volta.

Un altro problema sarà rappresentato dall’emissione della fattura in formato elettronico nei confronti di privati/consumatori finali. La disposizione prevede che “Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura”. La disposizione non precisa, però, se la copia emessa in formato analogico abbia valore legale. E’ auspicabile che la soluzione sia positiva. Diversamente la previsione in rassegna sarebbe priva di effetti. Ciò soprattutto in relazione all’esigenza di semplificare i controlli formali delle dichiarazioni qualora i locali uffici dovessero chiedere ai contribuenti di esibire la documentazione comprovante le detrazioni per gli oneri. A tal fine sarebbe necessario prevedere l’obbligo a carico dell’Agenzia delle entrate di acquisire i dati direttamente dal Sistema di Interscambio in modo da non chiedere ai contribuenti l’esibizione delle fatture già emesse in formato elettronico.

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