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Il 19 novembre è entrata in vigore, creando non poco subbuglio, la nuova Legge n.161 del 17 ottobre 2017 che reca “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159″. Nello specifico l’art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha aggiunto il comma 3 bis all’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 stabilendo che “la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”.
Detta disposizione, come sopra specificato, è entrata in vigore a far data dal 19 novembre 2017, pertanto, nei casi previsti, la Pubblica Amministrazione a partire da tale data, era tenuta alla verifica della documentazione antimafia.
In buona sostanza la nuova normativa imponeva a tutti i possessori di terreni agricoli che percepiscono fondi europei, senza nessun tipo di distinzione, limite beneficio o range temporalI, l’obbligo di dotarsi della certificazione antimafia mentre precedentemente era richiesta esclusivamente ai beneficiari dei contributi europei per un importo superiore ai 150.000 euro.
Cambio carte in tavola - Il “cambio regole” è avvenuto proprio a cavallo dei pagamenti tra fine ottobre e novembre, creando il paradosso che chi si trovava nei primi elenchi di liquidazione di avere la possibilità di ricevere regolarmente l’erogazione mentre di veder bloccate poi le successive con l’attuazione di regole ben diverse rispetto alle prime.
La nuova norma e tale modifica ha portato quindi con sé caos e conseguenze evidenti, ha determinato infatti sia un blocco delle erogazioni a novembre/dicembre e sia una situazione di stallo in quanto le Prefetture, organi deputati dalla legge ad emettere le certificazioni antimafia richieste, si son trovate impossibilitate ad evadere un numero di pratiche non indifferente (almeno 3 milioni, oltretutto non propriamente gratuite per il richiedente) in breve tempo, con la conseguenza assai probabile che molti fondi comunitari non venissero assegnati in tempo utile o creando il paradosso che le grandi aziende, che già ricevono contributi per importi superiori a 15.000 euro, e quindi già obbligate alla certificazione antimafia, ricevessero i contributi richiesti regolarmente mentre le piccole e medie imprese, sicuramente più bisognose degli aiuti comunitari, si sono viste bloccare le erogazioni.
Tale circostanza ha richiesto una corsa contro il tempo da parte del Parlamento per correggere la normativa attraverso un “emendamento” alla Legge di Bilancio 2018 differendo al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei fino a 25mila euro (articolo 1 comma 1142). Modificando di conseguenza sia i limiti in termini di ammontare di erogazione sia i confini temporali per l’applicazione di una norma rispetto che l’altra.
In sintesi: è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed è stata inoltre prevista l’applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017.
Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. 148/2017) ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. 159/2011 introducendo il limite, superato il quale è obbligatoria la documentazione antimafia, di 5.000 euro.
In particolare è stata aggiunta alla norma suddetta la parte: “la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”.
Chiarimenti successivi da parte di Agea - A fare chiarezza con due importanti circolari, la n. 4464/2018 e la n. 4435/2018, è intervenuta inoltre Agea (l’Agenzia che si occupa dell’erogazioni in agricoltura).
In particolare con la Circolare n. 4435 del 22.01.2018 Agea pone chiarezza sull’emanazione dei diversi documenti di prassi e sulle varie modifiche introdotte al Codice antimafia coordinandole agli interventi introdotte dal Collegato fiscale alla Legge di Bilancio e al comma 1142 della Legge di Bilancio 2018. In particolare, in primis fa un excursus sul quadro normativo per la procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente espone in maniera univoca l’ambito di applicazione e specifica in maniera dettagliata, anche attraverso un prospetto di sintesi che riportiamo a fondo pagina, i punti per l’individuazione degli obblighi a carico dell’agevolazione:
Con la circolare n. 4464/2018, invece, Agea fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alle due tipologie di terreni, demaniale o agricolo descrivendo gli obblighi a carico dei beneficiari degli aiuti:
Obbligo informazione antimafia per i terreni demaniali:
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