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L’INPS, con la Circolare n. 20/2018, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica. Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2018.
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il predetto termine, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati a seconda che si tratti di omissione o evasione.
Denunce contributive e conguaglio previdenziale - I sostituti di imposta, che erogano redditi di lavoro dipendente ovvero tenuti a versare i contributi commisurandoli a retribuzioni virtuali o convenzionali, devono trasmettere mensilmente, in via telematica, le denunce contributive contenenti le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi dovuti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
I redditi che il datore di lavoro deve considerare sono:
Devono essere considerati gli imponibili denunciati negli elementi:
Massimale - L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che per l’anno 2017 è pari a € 100.324,00.
Ai fini operativi:
Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1% - Per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%.
Per l’anno 2017 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a € 46.123,00, corrispondente a € 3.844,00 mensili.
Per quanto attiene le concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale.
Termini per le operazioni di conguaglio - Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.
In particolare, per i redditi liquidati nel 2017, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al massimo nelle denunce contributive “febbraio 2018”. Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2018, non oltre il mese di marzo 2018.
Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine delgiorno 16 marzo 2018.
Aspetti sanzionatori - Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati a secondo dei seguenti casi: