12 febbraio 2018

Gestione pubblica: conguaglio previdenziale 2018

Autore: DANIELE BONADDIO

L’INPS, con la Circolare n. 20/2018, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica. Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2018.

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il predetto termine, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati a seconda che si tratti di omissione o evasione.

Denunce contributive e conguaglio previdenziale - I sostituti di imposta, che erogano redditi di lavoro dipendente ovvero tenuti a versare i contributi commisurandoli a retribuzioni virtuali o convenzionali, devono trasmettere mensilmente, in via telematica, le denunce contributive contenenti le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi dovuti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

I redditi che il datore di lavoro deve considerare sono:

  • tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
  • e i redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore

Per quanto concerne le operazioni di conguaglio per l’anno 2017 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2017 e il 31/12/2017.

Devono essere considerati gli imponibili denunciati negli elementi:

  • E0 e V1;
  • causale 1;
  • causale 2;
  • causale 5;
  • e causale 7.

Mentre non devono essere considerati ai fini delle operazioni di conguaglio gli elementi E0 o V1 riferiti a periodi del 2017, sostituiti da elementi V1, causale 5 ovvero annullati da V1, causale 6.

Massimale - L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che per l’anno 2017 è pari a € 100.324,00.

Ai fini operativi:

  • nell’elemento “Imponibile” della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento “ImponibileEccMass” della gestione pensionistica e della gestione credito;
  • nell’elemento “contributo” deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore dell’imponibile indicato nella gestione di riferimento;
  • nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento “ImponibileEccMass”.

In caso di inesatta determinazione dell’imponibile, dovranno essere elaborati, in corrispondenza dei mesi nei quali è stato rilevato il superamento o l’errata indicazione del massimale, gli elementi V1, causale 5, codice motivo utilizzo 1 o 2, per sostituire gli elementi errati.

Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1% - Per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%.

Per l’anno 2017 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a € 46.123,00, corrispondente a € 3.844,00 mensili.

Per quanto attiene le concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale.

Termini per le operazioni di conguaglio - Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.

In particolare, per i redditi liquidati nel 2017, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al massimo nelle denunce contributive “febbraio 2018”. Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2018, non oltre il mese di marzo 2018.

Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine delgiorno 16 marzo 2018.

Aspetti sanzionatori - Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati a secondo dei seguenti casi:

  • omissione - laddove l’Amministrazione abbia inviato la denuncia (V1 causale 7) nei termini previsti, ma non abbia effettuato il versamento - o, in alternativa, abbia presentato domanda di rateazione nei termini indicati nel precedente paragrafo - sui contributi dovuti maturano le sanzioni per omesso/ritardato pagamento, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388/2000;
  • evasione - laddove l’amministrazione non abbia effettuato né la denuncia né il pagamento nei termini previsti, ricorre l’ipotesi di evasione, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), ferma restando l’eventuale rimodulazione delle stesse nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità, previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare alla struttura territoriale competente, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento relativo al termine di invio della denuncia fino alla data di effettivo versamento.
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