27 gennaio 2018

I chiarimenti delle Entrate nell’incontro con la stampa specializzata

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte fornite in occasione del Videoforum con una nota rivista specializzata, tenuto il 24 gennaio scorso, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti che di seguito si riportano, in sintesi nelle parte ritenute più importanti, nel commento che segue.

Regime di cassa - In riferimento alla domanda se nel caso di passaggio dalla «contabilità ordinaria» alla contabilità semplificata in regime di cassa, il contribuente resta vincolato per un anno (comma 3, art. 3, dpr 442/1997) ovvero per almeno tre anni, i tecnici delle Entrate hanno affermato che , come già chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata in regime di cassa alla contabilità ordinaria, l’opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del dpr n. 600 del 1973, che specificatamente disciplina tale ipotesi. L’Agenzia delle Entrate ritiene che il medesimo vincolo sussista anche nell’ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa, in conformità all’articolo 3 del dpr n. 442 del 1997 che, per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell’imposta, fissa la regola generale del vincolo triennale.

Il superammortamento per i mezzi di trasporto - In riferimento all’articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2018, che esclude dal super ammortamento i mezzi di trasporto a motore di cui al comma, 1 dell’articolo 164 del Tuir, è stato chiesto se è possibile confermare l’applicazione dell’agevolazione agli autocarri.
L’Agenzia delle Entrate afferma, nella risposta fornita, che il comma 1, dell’articolo 164 del Tuir non richiama la disposizione del Codice della strada relativa agli autocarri (articolo 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e quindi, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, tali beni non risultano esclusi dall’agevolazione.
Pertanto, gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero - alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2018 - entro il 30 giugno 2019) possono fruire del super ammortamento, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano inerenti all’attività svolta.

Bonus verde - Alla domanda se la nuova detrazione fiscale destinata alla sistemazione a verde di aree scoperte e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili può essere fruita anche per la sistemazione a verde di terrazzi con collocazione di piante e altri vegetali in vasi non fissi ma mobili è stato risposto, dall’Agenzia delle Entrate che, per l’anno 2018 la legge di Bilancio ha introdotto la detrazione del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare residenziale, sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all’esecuzione degli interventi citati. La norma non specifica in che modo debbano essere eseguiti gli interventi; la relazione tecnica chiarisce che la detrazione riguarda «interventi straordinari di “sistemazione a verde” [...] con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo». Da tali indicazioni, nonché dall’entità dei costi stimati per i singoli interventi contenuti nella stessa relazione si evince che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Pertanto, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Relativamente alle modalità di pagamento, in considerazione dell’ampia portata della disposizione di cui all’art. 1, comma 15, della legge di bilancio 2018, secondo cui la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i pagamenti possano essere effettuati a mezzo assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate quali, ad es., carte di credito, bonifici e bancomat.

Rivalutazione dei terreni - In riferimento alla rivalutazione dei terreni, l’Agenzia delle Entrate, nel citato incontro con la stampa, ha affermato che la Corte di Cassazione attraverso differenti pronunce ha evidenziato che può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato «sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito [...]» (v. ordinanza 28 novembre 2013, n. 26714; negli stessi termini, ordinanze Sezione VI 14 maggio 2014, n. 10561; 17 ottobre 2013, n. 23660; 9 maggio 2013, n. 11062; 13 dicembre 2012, n. 22990; sentenza 30 dicembre).
Con la risoluzione n. 53/E, del 27 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto ritenuto opportuno uniformarsi all’orientamento della Suprema corte, precisando, in sostanza, che la circostanza che la perizia giurata sia stata asseverata in data successiva al rogito non comporta la decadenza dell’agevolazione.
Resta ovviamente fermo, ricorda l’Agenzia delle Entrate, che la perizia, ancorché non asseverata e giurata, deve essere redatta prima del rogito, sussistendo in ogni caso l’obbligo di indicare nel medesimo atto il relativo valore periziato e che il contribuente provveda al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta nei termini e con le modalità appositamente previste.

La dichiarazione integrativa - Di particolare interesse è la risposta fornita in materia di regolarizzazione della dichiarazione integrativa a favore. L’Agenzia delle Entrate conferma che la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Non risulta, infatti, integrata, in tale ipotesi, neppure la violazione relativa al contenuto della dichiarazione che l’articolo 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, punisce con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2 mila.
Secondo la citata norma, la dichiarazione va considerata irregolare qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  • non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante;
  • in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la determinazione;
  • in essa non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
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