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Può godere del regime di favore previsto per gli impatriati (Art. 16 D. Lgs. n. 147/2015) un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE negli anni in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero (ossia da gennaio 2012 a maggio 2018), che nel giugno 2018 è rientrato in Italia ed è stato assunto dall’11 giugno 2018 (in altra società) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e si è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente del comune?
E’ questo il quesito cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un’istanza di interpello appositamente presentata (si tratta delle Risposta n. 32 pubblicata ieri, 11 ottobre, sul proprio sito istituzionale).
La normativa è rispettata – Il “regime speciale per lavoratori impatriati” è stato introdotto dal nostro legislatore per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo. E’ contenuto nell’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 e si concretizza nel fatto che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da contribuente “impatriato” concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Si verifica quindi una “detassazione”, la quale però sarà solo temporanea nel senso che risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale nel nostro Paese ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi. Il beneficio si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n. 238/2010, le cui categorie sono state individuate con il decreto MEF del 26 maggio 2016. All’art. 1 comma 2 di quest’ultimo si stabilisce che ne sono destinatari anche i cittadini dell’Unione europea che: sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Per accedere all’agevolazione è necessario che il contribuente: