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La Circolare n. 8 dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, fornisce anche chiarimenti relativi all’imposta sui servizi digitali, istituita dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Tali commi, infatti, prevedono l’istituzione di un’imposta sui servizi digitali (ISD) che si applica ai soggetti che prestano detti servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali.
È contestualmente abrogata – secondo quanto disposto dal comma 50 - l’imposta sulle transazioni digitali istituita dalla Legge di Bilancio 2018.
Le norme in commento tengono conto delle iniziative in campo internazionale ed europeo con riferimento alla tassazione dell’economia digitale.
In campo internazionale, in ambito Ocse - come precisa la Circolare - la relazione “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS”, evidenzia la necessità di adeguare il sistema fiscale internazionale alla digitalizzazione dell’economia e individua gli elementi di cui devono tenere conto i paesi che intendono introdurre misure per affrontare le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione.
Nel contesto dell’Unione Europea, nel marzo 2018, la Commissione europea ha lanciato la Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (Bruxelles, 21.3.2018 COM (2018) 148 final).
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2019
I soggetti passivi dell’ISD sono individuati, dal comma 36, nei soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:
In virtù di quanto disposto dal comma 37, i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
Ai sensi del successivo comma 40, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. La stessa disposizione disciplina, inoltre, la correlazione temporale tra il ricavo tassabile ed il relativo periodo d’imposta. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.
La finalità della disposizione in commento - specifica la Circolare - è stabilire un nesso tra il luogo dove viene utilizzato il servizio e quello dove viene generato il ricavo.
Ai fini della localizzazione dell’utente, lo stesso comma 40 prevede, in relazione a ciascuna tipologia di servizio digitale indicato dalle lettere a), b) e c) del comma 37, un differente criterio di localizzazione nel territorio dello Stato.
Nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b), l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato:
Il comma 41 chiarisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
Le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre, sono indicate al comma 42. La dichiarazione dell’imposta è, invece, annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.
I soggetti non residenti - secondo quanto stabilisce il comma 43 - privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di cui al comma 46).
Un decreto che sarà emanato dal MEF ed uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate conterranno le disposizioni di attuazione e le modalità applicative dell’imposta.
Le disposizioni relative all’imposta in commento si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del MEF.