13 gennaio 2018

Industria 4.0: Competence center ad alta specializzazione

Modalità di costituzione e forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione

Autore: ANTONIO GIAMPAOLO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2018, il decreto del 12 settembre 2017, n. 214 del Ministero dello sviluppo economico. Tale decreto fissa il “Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0”, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

La struttura di questi centri segue un modello ben preciso, ovvero quello del partenariato pubblico-privato. Sono essi costituiti da almeno un organismo di ricerca e da uno o più imprese. Bisogna comunque dire che il numero dei partner pubblici non può essere superiore al 50% del numero dei partner complessivi.
Le forme di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione vengono fissate nel limite di:

  • 20 milioni di euro per il 2017;
  • 10 milioni di euro per il 2018.

I centri di competenza ad alta specializzazione sono costituiti con contratto nel quale deve essere indicato, almeno:
  • il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede dei componenti il centro di competenza ad alta specializzazione;
  • l'attività che costituisce oggetto del negozio nonché l'indicazione degli obiettivi strategici del programma di attività e la definizione di chiari indicatori che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato (questo anche da parte delle piccole e medie imprese fruitrici, tramite lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero tramite il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi già esistenti);
  • l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun soggetto o organismo partecipante al centro nonché l'entità, la qualità, i tempi e le modalità dei conferimenti;
  • la durata del contratto, le modalità di adesione di altri soggetti o organismi e le relative ipotesi di recesso o di scioglimento;
  • la previsione di un organo comune incaricato dell'esecuzione delle disposizioni negoziali, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni soggetto all'attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al negozio medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni e alle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento;
  • gli organi specifici di amministrazione e di controllo, nonché le modalità di nomina e funzionamento degli stessi;
  • il divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili.

Il centro di competenza ha le seguenti finalità:
  • orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare e ad aumentare il proprio livello di digitalizzazione;
  • formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva;
  • attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.

Il finanziamento è finalizzato a sostenere le spese relative a:
  • costituzione e avviamento dell'attività del centro di competenza ad alta specializzazione, rispettando le condizioni cui all'articolo 27 regolamento GBER, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000 per polo, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non superiore al 65% delle risorse disponibili;
  • progetti di cui al programma di attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER, per un importo massimo non superiore a Euro 200.000 per ciascun progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non inferiore al 35% delle risorse disponibili.

Le spese amministrative oggetto del finanziamento quelli sono stabiliti dagli articoli 25, 27, 28 e 29 del regolamento GBER.

I progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale per essere ammessi ai benefici devono prevedere:

  • un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi;
  • la stima dei benefici economici per l'impresa in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;
  • redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto.

Il predetto decreto, che entrerà in vigore dal 24 gennaio 2018, stabilisce le modalità di invio della domanda e i criteri valutazione delle domande inoltrate.

Vengono identificati anche i requisiti dei soggetti partner.

Stabilisce, altresì, l’istituzione un Comitato tecnico, con la funzione di provvedere agli adempimenti tecnici, amministrativi e istruttori nonché predisporre ogni azione utile al raggiungimento degli obiettivi del presente decreto.

Infine, detta le cause di revoca delle agevolazioni, affermando che i benefici concessi possono essere revocati anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

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