1 settembre 2018

Interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti

Autore: Paola Sabatino
Il Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, ha introdotto una specifica tutela per i pagamenti relativi a transazioni commerciali. Tale Decreto, è stato successivamente modificato e integrato dal Decreto legislativo n. 192, del 9 novembre 2012, al fine di recepire la direttiva comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti.
Si ricorda che, con il summenzionato Decreto Legislativo n. 192/2012, sono state introdotte delle importanti novità che riguardano:
  • la rimodulazione dei termini entro cui il debitore deve effettuare il pagamento;
  • l’elevazione del tasso minimo degli interessi legali moratori;
  • ulteriori limitazioni alla possibilità di derogare, in senso peggiorativo per il creditore, alle condizioni previste dal decreto.


Interessi di mora - Occorre precisare che, gli interessi di mora, sono proventi che maturano:
  • in caso di inadempimento da parte del debitore di un’obbligazione pecuniaria a suo carico, così come previsto dall’articolo 2224 del codice civile;
  • in misura legale o in misura convenzionale pattuita dalle parti;
  • a decorrere dalla data di costituzione in mora, quando la costituzione in mora è richiesta, come previsto dall’articolo 1219 del codice civile;
  • a decorrere dalla data in cui si verifica il mancato pagamento o un altro evento previsto da apposita clausola contrattuale che determina l’insorgenza della situazione moratoria.

Il D.Lgs. n. 192/2012, stabilisce che gli interessi di mora si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Termine di decorrenza - Gli interessi moratori, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento della transazione commerciale, salvo che, il debitore dimostri che il ritardo del pagamento del corrispettivo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il Decreto n. 231/2002, prima delle modifiche, stabiliva una disciplina unitaria in materia di termini di pagamento, prevedendo un termine unico di 30 giorni, lasciando, altresì, una libertà contrattuale alle parti in merito alla pattuizione di differenti termini di pagamento.
Il Decreto Legislativo n. 192/2012, invece, ha modificato l’articolo 4 del Decreto summenzionato, stabilendo che, i termini di pagamento, variano in funzione dei soggetti che hanno stipulato i contratti.
L’articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo n. 192/2012, prevede, sia per i contratti tra imprese e/o tra professionisti sia per i contratti tra imprese e/o professionisti e le Pubbliche Amministrazioni, che sia consentito alle parti di concordare i termini di pagamento a rate. Le conseguenze negative del ritardo, ossia interessi e risarcimento, in questo caso, devono essere calcolate sulle singole rate.

Mancato pagamento - Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi legali di mora, ossia:
  • per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, ad un tasso pari a quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
  • per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, ad un tasso pari a quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
  • ad un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunica tale saggio di interesse, pubblicandolo sulla Gazzetta Ufficiale, nel quinto giorno successivo lavorativo di ciascun semestre solare.

Di seguito vengono evidenziati i tassi applicabili nel corso degli anni:
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy