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A seguito delle novità, decorrenti dal 1° gennaio di quest’anno, con riferimento ai modelli INTRA, ieri è stata emanata la Determinazione Prot. n. 13799/RU da parte dell’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT. Alla luce di quanto di nuovo previsto, è stabilito che l’allegato al predetto documento di prassi va a sostituire l’allegato XI alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le nuove disposizioni (disponibili al seguente link) si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.
Perché la nuova determina – A decorrere dalla predetta data, si ricorda, infatti, che, è stato abolito l’obbligo “ai fini fiscali” dei modelli INTRA riferiti agli acquisiti di beni e prestazioni di servizi ricevute Intra UE prevedendo, invece, per essi esclusivamente un obbligo per fini statistici e nei casi individuati dal Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017.
Le nuove disposizioni prevedono che gli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni (Modello Intra 2bis) vadano inviati, per fini statistici, da parte di quei soggetti IVA per i quali, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Con riferimento, invece, agli elenchi riepilogativi dei servizi Intra UE ricevuti (Modello Intra 2quarter) l’obbligo “statistico” sussisterà qualora con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Nulla cambia, invece, con riguardo ai modelli Intra relativi alle cessioni di beni e di servizi, il cui obbligo ai fini fiscali resta ancorato alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
Un riepilogo – Volendo mettere a confronto ciò che era previsto fino all’anno d’imposta 2017 e quanto, invece, di nuovo è previsto a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, la situazione è la seguente: