La competenza funzionale a emettere l’atto impositivo per il disconoscimento della detrazione dell'IVA all’importazione dovuta per l'immissione al consumo, quindi dopo l’immissione della merce in libera pratica, operata dalla società contribuente mediante reverse charge, spetta all'Agenzia delle Entrate e non già all’Agenzia delle dogane.
È quanto chiarisce l’ordinanza n. 31238 pubblicata il 29/12/2017 dalla Sezione Tributaria di Corte di Cassazione.
Il caso riguarda una società di capitali che ha ricevuto un avviso di accertamento ai fini IVA.
L'Agenzia delle Entrate ha agito per recuperare l’IVA all'importazione a seguito di disconoscimento della detrazione operata dalla parte contribuente mediante auto-fatturazione (reverse charge) al momento dell'estrazione della merce da un deposito fiscale ritenuto "virtuale", perché, a detta dell’ufficio, illecitamente gestito da altra società.
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP - che aveva accolto il ricorso della contribuente - ritenendo l'Agenzia delle dogane l'unico organo competente ad accertare e riscuotere l’IVA all'importazione (art. 70, d.P.R. 26/10/1972, n. 633).
Ebbene, la Suprema Corte ha disatteso questa conclusione del giudice di secondo grado, che pertanto dovrà riesaminare la vertenza alla stregua dei seguenti principi di diritto:
- la Corte di giustizia UE ha affermato la natura di tributo interno e non di dazio doganale dell'IVA all'importazione (CGUE, 05/05/1982, Gaston Schul; 25/02/1988, Drexl; 17/05/2001, Fischer & Brandenstein; 29/07/2009, Pakora Plus; 16/07/2011, Lidl & Companhia, sull'imponibile ex art. 83 Direttiva U.E. 2006/112/CE; 17/07/2014, Equoland);
- secondo Cass. Sez. V civ., n. 16459/2016: “In tema d'IVA, l'Agenzia delle Entrate è competente all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta conseguente all'importazione se, precedendo l'immissione in libera pratica quella in consumo con certo intervallo temporale, sia assolta al momento dell'estrazione della merce dal deposito fiscale mediante il meccanismo contabile del ‘reverse charge’, atteso che non si tratta, secondo la normativa dell'Unione europea, di un'obbligazione doganale, restando la legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all'autorità doganale solo ove l'immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento dell'importazione”;
- secondo Cass. Sez. V civ., n. 16463/2016: “Posto che l'obbligazione doganale all'importazione non comprende l'Iva all'importazione e che l'autorità doganale è quella chiamata ad occuparsi dell'obbligazione doganale all'importazione, di modo che soltanto per economia di procedimenti l'agenzia delle dogane riscuote l'Iva all'importazione negli spazi doganali, spettano alla competenza dell'Agenzia delle Entrate e non già a quella dell'agenzia delle dogane l'accertamento e la riscossione dell'Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell'Iva da assolvere all'atto dell'estrazione della merce dai depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile.” (v. anche Cass. Sez. V civ., nn. 16466, 16465, 16464, 16456, nonché n. 18643/2016);
- dunque non coglie nel segno il giudice di merito che assimila ai diritti di confine l'IVA all'importazione, dovuta a seguito dell'estrazione delle merci già immesse in libera pratica, facendone conseguire la competenza dell'Agenzia delle dogane, posto che l'IVA all'importazione ha natura di tributo interno, come tale di competenza dell'Agenzia delle Entrate e che la competenza dell'Agenzia delle dogane è prospettabile soltanto per economia procedimentale in ipotesi di coincidenza tra l'immissione in libera pratica e l'immissione in consumo della merce importata e non, invece, quando la prima preceda temporalmente la seconda. È differente la disciplina applicabile ai due tipi di tributo (così Cass. Sez. V civ., n. 18643/2016, cit.).
In definitiva, nella fattispecie in esame, gli Ermellini affermano che
“la competenza funzionale ad emettere l'atto impositivo per il disconoscimento della detrazione dell'IVA all'importazione dovuta per l'immissione al consumo, quindi dopo l’immissione della merce in libera pratica, operata dalla società contribuente mediante reverse charge, spettava all'Agenzia delle Entrate.”