22 gennaio 2018

IVA. Per il rimborso basta l’indicazione corretta in dichiarazione

Autore: PAOLA MAURO

La corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione è sufficiente a manifestare la volontà di richiedere il rimborso e l’Ufficio non può pretendere dal contribuente alcun altro adempimento. Peraltro si applica la prescrizione decennale. È quanto emerge dall’ordinanza n. 1146/18 pubblicata il 18 gennaio dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in controversia concernente il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IVA presentata da una società, a fronte della cessazione dell’attività.

Il Giudice di appello (nella specie, C.T.R. della Lombardia) ha accolto la domanda di rimborso, ritenendo che fosse stata tempestivamente e regolarmente presentata con il modello IVA 1998, per cui l'Ufficio aveva l'obbligo di provvedere, così come stabilito dall'articolo 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, ricorrendone tutti i presupposti. Ha escluso che il provvedimento di diniego potesse trovare giustificazione in ragione della mancata allegazione nei termini decadenziali di cui all'articolo 21 D.Lgs. 546/92 del modulo VR.

Rivolgendosi alla Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate, in sintesi, ha lamentato la violazione di legge, per non avere la C.T.R. rilevato la decadenza dal diritto per decorso del termine biennale ex art. 21 D.lgs. n. 546/92 e comunque la irritualità della domanda giacché non accompagnata dalla compilazione del modulo VR.

Ebbene, per la Suprema Corte la tesi dell’Agenzia fiscale non può essere condivisa e pertanto il ricorso merita di essere respinto.

Gli Ermellini hanno motivato la decisione richiamando l’ormai prevalente orientamento di legittimità secondo cui:

  • in tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'articolo 2946 cod. civ. (Cass. sez. V. n. 19115 del 2016; Cass. sez. VI-5 n. 14981 del 2014).
  • la corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione è sufficiente a manifestare la volontà di richiedere il rimborso. Ed invero, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21 comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (Cass. sez. V n. 10180/2016, sez. VI-5 8813/2013, sez. V n. 20255/2015).

L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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