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Il Consiglio "Economia e finanza" (Consiglio ECOFIN), il 12 marzo, ha approvato due proposte legislative in materia di commercio on line (la proposta di Direttiva del Consiglio COM (2018) 819 final e la proposta di regolamento COM (2018) 821 final) presentate dalla Commissione UE in attuazione della Direttiva (UE) 2017/2455, riguardante gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Tale direttiva, infatti, ha modificato la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, novellando la disciplina IVA dell’e-commerce e, alcune di queste modifiche, sono entrate in vigore già dal 1° gennaio 2019.
È il caso, ad esempio, della fatturazione che, secondo tale direttiva, è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.
La Direttiva (UE) 2017/2455, tra l’altro, modificando la direttiva 2006/112/CE2 ("la direttiva IVA"), con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021:
Nel dettaglio, l'articolo 14-bis, inserito nella direttiva IVA dalla Direttiva (UE) 2017/2455, dispone che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma o un portale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 euro (articolo 14 bis, paragrafo 1) o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo (articolo 14 bis, paragrafo 2), si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
In tal modo, una cessione da impresa a consumatore, dal cedente che vende i beni mediante l'uso dell'interfaccia elettronica all'acquirente, è di fatto suddivisa in due operazioni:
Proposta COM (2018) 821 final
Tale proposta di Regolamento di esecuzione del Consiglio, modifica il Regolamento (UE) n. 282/2011 “per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni”.
L'obiettivo di tale proposta è stabilire le norme di attuazione dettagliate necessarie per sostenere queste modifiche della direttiva IVA che si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Tale obiettivo, è conseguito mediante una modifica del regolamento di esecuzione IVA.
La proposta in esame, in merito alle disposizioni specifiche per interfacce elettroniche, quali mercati virtuali (marketplace), piattaforme o portali, che facilitano talune cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da altri soggetti passivi, definisce le disposizioni di applicazione necessarie a garantire il corretto funzionamento del mini sportello unico a seguito dell'estensione del suo campo di applicazione.
Inoltre, la stessa proposta fornisce precisazioni in ordine all’attuazione della disciplina in tema di cessioni di beni realizzate tramite marketplace.
Com’è spiegato nella proposta di Regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, le condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.