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La Legge n.448/2001, con gli articoli 5 e 7, aveva introdotto la possibilità di rivalutare i terreni, anche agricoli, e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.
Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate. Inoltre, l'articolo 7, comma 2, indicava un'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.
La legge di Bilancio 2018, ripropone le agevolazioni fiscali, previste dai summenzionati articoli. Pertanto, anche per il 2018, sarà consentito alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa. In sostanza, viene riconfermata la possibilità di rideterminare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni con il versamento di un'imposta sostitutiva pari all’8 per cento sull’intero valore risultante dalla perizia asseverata da redigere entro il 30 giugno 2018.
Si ricorda che, anche la Legge di Stabilità per il 2016, aveva prorogato i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva.
Infatti il comma 887, dell’articolo 1, della legge n.208/2015, consentiva, di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva era fissato conseguentemente al 30 giugno 2016.
Il comma 888, dell’articolo 1, della legge di Stabilità 2016, aveva fissato le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2 e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001, in misura pari all'8 per cento.
La tassazione del capital gain - In merito a quanto su esposto si è del parere che il contribuente debba considerare la possibilità di avvalersi di tale rivalutazione, ciò al fine di tener conto della tassazione del capital gain con aliquota del 26 per cento anche per le cessioni di partecipazioni qualificate.
La Legge numero 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all’articolo 1, commi 999-1006, ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza, il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate. Pertanto, non vi sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, ma tutte saranno tassate con aliquota unica del 26 per cento a titolo di imposta.
Viene, quindi, disposto l’assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento agli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e compartecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all’impresa.
Occorre precisare che, per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberati dal 1° gennaio 2018. La norma prevede che, fino al 2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal Decreto 26 maggio 2017.
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l’imposta del 26 per cento, mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all’aliquota IRES, ossia:
Il nuovo regime si applicherà ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.