17 gennaio 2018

Le società sportive dilettantistiche lucrative

Autore: NICOLA FORTE

La Legge di Bilancio del 2018 prevede la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro. A seguito della novità verrà meno una delle principali contestazioni accertate dall’Agenzia delle Entrate in sede di accesso, ispezione e verifica. D’ora in avanti, laddove lo statuto delle “nuove società” sia predisposto in maniera conforme con le previsioni della citata legge sarà possibile procedere alla distribuzione degli utili conseguiti.

La novità è sicuramente positiva, anche se sussistono ancora numerose incertezze che dovranno essere colmate in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate. L’art. 1, comma 354 della citata legge n. 205 del 27 dicembre 2017 prevede espressamente che lo statuto deve contenere, a pena di nullità, nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”. Inoltre l’oggetto o scopo sociale deve prevedere “lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche”.

Ponendo a confronto la disciplina di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002, riguardante le società sportive dilettantistiche non lucrative, è possibile evidenziare alcune differenze. Il comma 18 prevede che: "Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; …”

L’attività di organizzazione è comune alle due tipologie di società, mentre il riferimento all’attività didattica è effettuato per le sole società sportive non lucrative. Presumibilmente, per le società lucrative l’attività di organizzazione è assorbente dell’attività didattica. Infatti, in base ad un’interpretazione letterale di cui alla sopra riportata lettera b) si comprende come l’attività didattica sia inclusa in quella di organizzazione ed il legislatore utilizzando la dicitura “compresa l’attività didattica” ha inteso esplicitarla.

Ne consegue che, nonostante l’apparente e diversa formulazione normativa è possibile includere espressamente nell’oggetto sociale delle società sportive dilettantistiche lucrative anche l’attività didattica, ovvero nell’ipotesi di mancata previsione espressa non può dubitarsi che tale attività possa essere legittimamente esercitata.

D’altra parte i “vivai” di una società sportiva sono di vitale importanza al fine di assicurare la continuità dell’attività con la partecipazione a campionati e tornei giovanili. Ciò anche al fine di assicurare alla squadre che partecipano ai campionati maggiori il necessario ricambio per il conseguimento del miglioramento dei risultati sportivi.

Una società al fine di essere qualificata come sportiva non deve necessariamente partecipare a numerose competizioni sportive o tesserare numerosi atleti, ma deve sicuramente esercitare l’attività didattica relativa alla disciplina sportiva che la caratterizza.
Presumibilmente la carenza della nuova disposizione sarà colmata in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate e anche dal CONI che svolge un ruolo essenziale quale unico ente certificatore dello svolgimento effettivo dell’attività sportiva.

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