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La legge di Bilancio 2018, del 27 dicembre 2017, n. 205, prevede diverse novità riguardanti i criteri di tassazione dei compensi corrisposti dalle società e le associazioni sportive dilettantistiche. Le misure riguarderanno soprattutto le nuove società sportive dilettantistiche lucrative. I compensi eventualmente corrisposti agli atleti dilettanti non potranno sempre fruire della detassazione integrale fino a 10.000 euro.
L’art. 67, comma 1, lett. m del D.P.R. n. 917/1986, attribuisce la qualificazione di redditi diversi alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva “e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto “.
Presumibilmente le nuove disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2018 hanno inteso dissipare ogni dubbio dopo l’approvazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In conseguenza di ciò, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova regolamentazione relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015. Nell’ambito di tale provvedimento assume particolare rilievo l’art. 2 recante la disciplina delle “collaborazioni organizzate dal committente”.
Ai sensi del predetto articolo 2, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali; continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In questo caso si realizza la c.d. etero-organizzazione.
L’art. 2, comma 2 dello stesso articolo precisa che la disciplina della etero – organizzazione non trova applicazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’art. 90 della legge n. 289/2002. A tal proposito il Ministero del Lavoro ha chiarito che devono essere comprese nell’ambito applicativo della disposizione non solo le Co.Co.Co. rese in favore delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva. In buona sostanza, pur in presenza delle predette caratteristiche come, ad esempio, si verifica laddove le modalità di esecuzione delle prestazioni siano organizzate dal committente/società sportiva, il rapporto di collaborazione non può essere automaticamente riqualificato come rapporto di lavoro subordinato.
L’art. 1, comma 221 – ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, approvata entro la fine della scorsa legislatura, prevede che “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.
Presumibilmente il legislatore ha inteso ribadire che ai compensi erogati da società e associazioni sportive dilettantistiche non lucrative deve essere attribuita in ogni caso la qualificazione di redditi diversi. Ciò anche laddove il rapporto con la società sportiva presenti le caratteristiche proprie delle collaborazioni rispetto alle prestazioni occasionali. Nel primo caso, infatti, le collaborazioni sono caratterizzate da un determinato grado di continuità nel tempo rispetto alle prestazioni di breve durata meramente occasionali.
La soluzione è stata diversa per le società di capitali sportive dilettantistiche lucrative. In questo caso se il rapporto presenta le caratteristiche proprie delle collaborazioni e non delle prestazioni occasionali i compensi erogati costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art.50 del TUIR. Conseguentemente non sarà possibile fruire della detassazione dei compensi corrisposti agli sportivi dilettanti. La detassazione fino a 10.000 euro continuerà ad applicarsi esclusivamente alle prestazioni meramente occasionali e non alle prestazioni continuative nel tempo.