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Il comma 1124 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 ha modificato l’articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504/1995 sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, viene previsto che dal 1° aprile 2021 sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall’applicazione di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.
Con nota prot. n. 38850 del 5 febbraio 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni.
Pertanto, con la Risoluzione n. 11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: