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L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, l’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019.
A tal proposito - al fine di agevolare i suddetti esercenti nell’acquisto o negli interventi di adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi - l’articolo 2, comma 6-quinquies, del citato d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per ogni strumento, con un tetto massimo di spesa pari a:
In merito alle modalità di attuazione del contributo in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, in data 28 febbraio 2019, ha emanato un apposito Provvedimento (prot. 49842), nel quale ha precisato che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Ebbene, con la Risoluzione n. 33 del 01.03.2019, l’Amministrazione finanziaria - per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del richiamato credito d’imposta - ha istituito il seguente codice tributo: