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Quando l’Amministrazione finanziaria si avvale della notificazione con procedura “semplificata” e la cartella di pagamento viene presa in consegna dal portiere dello stabile dove risiede il destinatario, l’agente postale non deve inviare a quest’ultimo la raccomandata informativa, poiché non si applicano le disposizioni di cui all'art. 139 cod. proc. civ. e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritta dal portiere.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 28872/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.
Il giudizio è scaturito dall’impugnazione di alcune cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate dal contribuente.
Le cartelle in questione - recanti l'iscrizione a ruolo di crediti tributari per IVA, IRAP e IRPEF per più periodi d'imposta - sono state notificate dall’Agente della riscossione direttamente a mezzo posta, ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 19731, con consegna a mani del portiere, e sono state dichiarate valide dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in disaccordo con il contribuente che ha eccepito il difetto di regolare notifica e la conseguente prescrizione del credito erariale, in ragione della mancanza di prova circa l’invio della cosiddetta CAN (comunicazione di avvenuta notifica) prevista dall’art. 139 cod. proc. civ.
Pertanto, nel caso di specie, il ricorso è stato rigettato con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Suprema Corte ha dato atto in sentenza della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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1Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento)
«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2Art. 60 (Notificazioni)
«b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».