22 febbraio 2018

Notifica. No all'autenticazione da parte dell’agente della riscossione

Autore: PAOLA MAURO

L'Agente della Riscossione non può dichiarare la conformità agli originali delle copie delle cartoline di ricevimento delle notifiche delle cartelle di pagamento. Qualora il contribuente contesti la conformità delle copie, il concessionario è tenuto a produrre agli originali.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 1974/18 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato da un contribuente siciliano nell’ambito di un giudizio avente a oggetto dodici ruoli e le relative cartelle esattoriali.
L’impugnazione è stata accolta dalla CTP solo in parte e, poiché la CTR ha mantenuto ferma la statuizione di primo grado, il contribuente, per il tramite del proprio difensore, ha depositato ricorso in Cassazione deducendo motivi di censura attinenti alla ritualità del procedimento di notificazione con riguardo alle cartelle esattoriali non annullate.
In particolare, il ricorrente ha lamentato la violazione di legge riferita agli articoli 25 e 26 del d.P.R. 602/73, 60 del d.P.R. 600/73, 138, 139, 140, 143 e 149 cod. proc. civ. nonché 2697, 2700 e 2719 cod. civ. laddove la CTR ha ritenuto che le cartelle fossero state ritualmente notificate nonostante la formale contestazione della conformità agli originali delle fotocopie delle relate di notifica prodotte in giudizio dall’Agente della Riscossione.
Dopo un’accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della giurisprudenza in materia, i Massimi giudici si sono determinati ad accogliere il ricorso.
Ad avviso degli Ermellini, all’Agente della Riscossione, che è parte di un giudizio e al quale è richiesto di provare l'espletamento di un’attività notificatoria, non è consentito attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, posto che l'autenticazione della copia può essere fatta: a) dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l'originale (come nel caso dei ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell'interesse dei terzi, ai sensi dell'art. 14 L. n. 15/1968).
Nell’ordinanza n. 1974/18 pertanto si legge: «Il rilascio di copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell'interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni. Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall'art. 2719 cod. civ., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte. Va precisato, peraltro, che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).»
Alla luce di questi principi il ricorso del contribuente è stato accolto e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda alle necessarie verifiche sul punto della conformità agli originali delle fotocopie delle relate di notifica prodotte in giudizio dall’Agente della Riscossione.

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