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In tema di notificazione di atti tributari e/o di riscossione, la Corte di Cassazione ha chiarito che il meccanismo della “compiuta giacenza” non vale per la notifica mediante servizio postale eseguita presso la sede della società.
Precisamente, con l’ordinanza n. 28466/17, la Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto:
La C.T.R. della Sardegna, con la sentenza impugnata per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto irregolare la notifica a mezzo posta dell'atto presupposto della cartella esattoriale impugnata, di cui pertanto è stata dichiarata la nullità derivata. E ciò, sul presupposto della inapplicabilità alle società con personalità giuridica della procedura notificatoria di cui agli artt. 140, cod. proc. civ. e 8 legge 890/1982, e in particolare della previsione di perfezionamento della procedura notificatoria mediante “compiuta giacenza” in caso di mancato ritiro del plico raccomandato presso l’ufficio postale, essendo riservata tale modalità soltanto all'ipotesi nella quale la notifica venga fatta al legale rappresentante, ai sensi degli artt. 145, terzo comma, 140, cod. proc. civ., 8, legge 890/1982.
In base all’art. 8 L. 890 del 1982, se non è stata possibile la consegna dell’atto presso l’indirizzo del destinatario - per temporanea assenza del medesimo, oppure per mancanza o assenza di persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, o in caso di rifiuto delle stesse di riceverlo -, la notificazione si ha per eseguita, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui è comunicato il tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza ovvero dalla data del ritiro del piego presso l’ufficio postale, se anteriore. L’agente postale, in caso di assenza del destinatario, può esporre l’avviso di giacenza alla porta d’ingresso o, in alternativa, lasciarlo nella cassetta della corrispondenza.
La notifica alle persone giuridiche è regolata dall'articolo 145 del codice di procedura civile, secondo cui la stessa “si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”. La stessa norma aggiunge che la notificazione può essere eseguita anche “a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”. L’articolo 145, infine, statuisce che “se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
Dalla recente ordinanza della Suprema Corte emerge che la notifica con avviso di deposito di cui all'art. 8 L. 890/82, che costituisce modalità equivalente alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., può essere eseguita solo nei confronti del legale rappresentante dell’ente. La S.C. esclude che possa avere luogo il deposito dell'atto presso l'ufficio postale nel caso di notifica alla persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio, quando non sia stato possibile consegnare il plico a persone abilitate a riceverlo.
Nel caso di specie, in conclusione, atteso il rigetto del ricorso, l’Agenzia fiscale è stata condannata dai Giudici di legittimità al pagamento delle spese del giudizio.