1 febbraio 2018

Permuta immobili tra Stato e Comune: chiarimenti sul trattamento fiscale

Autore: PASQUALE PIRONE

Qual è il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ad un atto di permuta (avente ad oggetto beni immobili) che interviene tra il Comune (ente locale) e l’Agenzia del Demanio (amministrazione statale)?

E’ questa la domanda oggetto della consulenza giuridica cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta con la Risoluzione n. 12/E di ieri.

In primo luogo l’Amministrazione finanziaria ripercorre l’evoluzione normativa che ha interessato l’imposta di registro applicabile agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari. Le Entrate, ricordano, quindi, che con il comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011, è stata stabilita la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso. La portata della soppressione era di carattere generale visto che il legislatore non prevedeva alcuna eccezione. Ciò significa che era estesa a tutti gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari.

La predetta previsione normativa è stata, tuttavia, oggetto di successive modifiche ad opera, tra l’altro, dell’art. 20, comma 4-ter, del DL. n. 133/2014 (introdotte, in sede di conversione, dalla Legge n. 164/2014). Con tali modifiche il legislatore fissava alcune eccezioni arrivando all’attuale formulazione del citato art. 10, in base alla quale la previsione di soppressione di tutte le agevolazioni NON opera in relazione alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta. Pertanto, sulla base di ciò devono ritenersi ripristinate le disposizioni di favore che avrebbero trovato applicazione prima dell’entrata in vigore della previsione recata dal richiamato comma 4 dell’articolo 10 (ossia prima del 1° gennaio 2014), in relazione, appunto, alle operazioni di permuta aventi ad oggetto immobili pubblici.

L’imposta di registro – Sulla base di quanto affermato, quindi, l’Agenzia ritiene che, limitatamente agli atti di permuta che intervengono, come nel caso di specie, tra un ente pubblico territoriale e lo Stato, torni applicabile la disciplina recata dal punto 7 dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013, la quale prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed attualmente stabilita in 200 euro. Il versamento deve essere eseguito dal Comune e ciò in virtù della deroga al generale principio di solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro come previsto ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del TUR, dove testualmente si legge che “Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato”.
L’ipotecaria e la catastale - Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, invece, queste non sono dovute per i trasferimenti a favore dello Stato e ciò, in quanto, trovano applicazione le previsioni normative fissate dall’art. 1, comma 2, e 10, comma 3, del TUIC (D. Lgs. n. 347/1990). Sono, invece, dovute sia l’ipotecaria (nella misura fissa di 200 euro) sia la catastale (nella misura dell’1%), come previsto dall’articolo 10 del TUIC, per i trasferimenti eseguiti in favore del Comune.

Si precisa infine che, essendo l’atto di permuta in esame posto in essere tra Amministrazioni dello Stato e Comune, vige l’esenzione da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972.

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