1 marzo 2018

Precompilata. Opposizione Spese sanitarie entro l’otto marzo

Resta fermo l’inserimento autonomo in dichiarazione

Autore: Andrea Amantea

Ai fini dell’opposizione all’inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata delle spese sanitarie sostenute nel 2017 e dei relativi rimborsi, i contribuenti hanno la possibilità fino all’8 marzo 2018 di accedere all’area riservata del sito www.sistemats.it, utilizzando le proprie credenziali Fisconline, oppure la tessera sanitaria con microchip (Carta nazionale dei servizi - CNS) abilitata, come da comunicato M.E.F. 23 febbraio 2018.

Chi può esercitare l’opposizione - L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dal contribuente che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se quest’ultimo non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire, l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
Se l’assistito/contribuente è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata (foglio allegato alla dichiarazione precompilata) né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio (vedi provvedimento Agenzia delle Entrate 29 luglio 2016).

Per quali spese - Le spese consultabili ai fini dell’opposizione sono quelle documentate dagli scontrini, ricevute fiscali e fatture, emesse dalle strutture sanitarie (farmacie, parafarmacie, Asl, laboratori, ambulatori, ospedali, case di cura, ottici, etc.), dai medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, nonché dai professionisti sanitari (infermieri, tecnici di radiologia), i quali hanno provveduto a trasmettere informaticamente tali dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Come esercitare l’opposizione – Nel provvedimento Agenzia delle Entrate datato 31 gennaio 2018, con il quale è stata disposta la proroga all’8 febbraio dell’invio dei dati da parte dei professionisti sanitari al sistema T.S., è stato disposto che, per le spese afferenti il 2017 e i relativi rimborsi, l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:

  • con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2018 (termine ormai spirato), comunicando all’Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto 2.4.5 del provvedimento del 29 luglio 2016;
  • in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio 2018 all’8 marzo 2018, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dal punto 2.4.4 del provvedimento del 29 luglio 2016.

Nell’ultimo provvedimento citato è stato appunto chiarito che il contribuente può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

Considerando il termine ultimo per l’esercizio dell’opposizione, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 9 marzo 2018, metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Sempre in materia di opposizione all’inserimento dei dati nella precompilata, ma in riferimento alle spese relative alle rette degli asili nido, l’opzione può essere effettuata entro il 9 marzo, data che coincide, come da proroga di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate datato 27 febbraio, con il termine per l’invio all’ Agenzia delle Entrate delle suddette spese sostenute dai contribuenti nel 2017.

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