9 gennaio 2018

Progetti R&S: ulteriori interventi da gennaio 2018

Autore: ANTONIO GIAMPAOLO

Visto il forte interesse mostrato dalle imprese in favore dei progetti R&S di Agenda digitale e Industria sostenibile, con il decreto del MISE del 18 ottobre 2017, pubblicato il 15 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale, sono state incrementate le risorse finanziare volte a favorire tali progetti. Tali risorse sono garantite dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI) e gli investimenti di Cassa depositi e prestiti, e dal Fondo per la crescita sostenibile (FCS) del MISE.

La messa a disposizione di nuove misure agevolative, che mira a incentivare le imprese a sostenere maggiori investimenti relativi ai piani Agenda Digitale e Industria sostenibile, sono state volute fortemente da parte del MISE.

A queste agevolazioni, attuate in favore delle PMI e delle grandi aziende, sono state apportate delle modifiche che entreranno in vigore a partire dall’8 gennaio 2018. Pertanto, a decorrere da questa data, a tutte le domande appartenenti ai paini Agenda Digitale e Industria sostenibile, verranno applicate le nuove modifiche.

Le risorse finanziarie sono rispettivamente incrementate, indistintamente per gli interventi agevolativi di Agenda digitale e Industria sostenibile. Pertanto, sono così distinte:

  • 350 milioni di Euro a valere sulla dotazione di risorse FRI per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;
  • 100 milioni di Euro a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa.

Attraverso tale decreto sono state apportate delle modifiche relative alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015. Infatti, ad essere modificate, sono le percentuali del contributo di spesa, nonché le percentuali relative al finanziamento agevolato.

Dunque, andando nei dettagli, il contributo di spesa viene elevato al 20% dei costi agevolabili (rispetto al 10% per le grandi imprese e al 15% per le piccole e medie imprese).

Allo stesso tempo, per quanto riguarda il finanziamento agevolato, viene fissato nella misura compresa tra il 50% e il 60% per le grandi imprese e tra il 50% e il 70% per le piccole e medie imprese (finora era compreso tra il 50% e il 70% per tutte le imprese).

Il tasso d’interesse resta pari al 20% di quello di riferimento, con un minimo dello 0,8%.

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, così come modificato dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, recante le condizioni per l’attivazione degli interventi agevolativi in favore dei progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del FRI, si applicano alle domande presentate, per gli interventi agevolativi “Agenda digitale” e “Industria sostenibile”, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dall’8 gennaio 2018.

Resta invariata, invece, la documentazione da allegare alla domanda. Le domande devono essere inviate dal soggetto proponente mediante piattaforma informatica del Soggetto gestore, anche prima del termine di presentazione previsto e, quindi, a partire dalle ore 10.00 del 19 dicembre è possibile precompilare la domanda.

Le domande devono essere presentate prendendo in considerazione le modalità indicate nell’articolo 2 del decreto direttoriale 14 luglio 2016, fermo restando che gli allegati n. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 23 allo stesso decreto direttoriale sono sostituiti dagli allegati, rispettivamente, A, B, C, D, E, F, G e H, come stabilito dal decreto del 18 dicembre.

La domanda deve essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica, pena l’invalidità di essa. All’interno della piattaforma, il soggetto proponente, dovrà, in base al bando al quale vuole partecipare, accedere ad una delle due procedure previste, ovvero: bando Agenda Digitale o Industria sostenibile.

Nella valutazione del criterio inerente all’“ammontare delle spese in R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato”, il riferimento alle spese in R&S deve intendersi ai «costi di sviluppo» come previsti dall’articolo 2424 del codice civile, voce B.2 dell’attivo dello stato patrimoniale.

In conclusione, le modifiche apportate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, dovranno essere applicate solo alle domande presentate a decorrere dalla data dell’8 gennaio 2018. Quindi, per quanto riguarda le domande presentate fino al giorno lavorativo precedente l’8 gennaio 2018 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015 vigenti prima delle modifiche introdotte dal predetto decreto.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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