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L’accertamento “da redditometro” può essere annullato soltanto a fronte della prova documentale che le disponibilità finanziarie si sono protratte fino all'epoca degli acquisti immobiliari considerati dall’Ufficio.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 7041/2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione che accoglie il ricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si è espressa in senso favorevole a una contribuente, alla quale l’Agenzia fiscale ha notificato un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 600/73 e relativo a Irpef 2009, in ragione dell’acquisto di due immobili.
La C.T.R. meneghina ha ritenuto provata la capacità economica per il periodo in contestazione, «in quanto dalla documentazione bancaria, relativa all'anno 2002, risultavano a favore della contribuente proventi che erano stati verosimilmente investiti proprio nell'acquisto dei due immobili posti a fondamento dell'accertamento e che con alto grado di presumibilità si erano ripetuti negli anni successivi».
Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, la Commissione di appello non ha del tutto correttamente applicato i principi che governano la prova contraria a fronte di un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/73:
In applicazioni di questi principi, con l’ordinanza n. 7041/2018, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia fiscale, con rinvio della causa alla C.T.R. della Lombardia per nuovo giudizio.