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Chi agisce in regime forfettario non deduce i costi inerenti l’attività poiché determina il reddito imponibile in maniera “forfettaria”, su cui si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP: pari al 15% per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e ridotta al 5% per i quattro anni successivi, a condizione che:
Requisiti e cause di esclusione - Al regime di favore in commento, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 ed oggetto di alcune modifiche con la manovra di bilancio per il 2016, possono accedervi (in maniera naturale, ossia senza necessità di eseguire una specifica opzione) i soggetti che hanno i requisiti di cui al comma 54 della stessa Legge di Stabilità 2015 e che non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui al comma 57 della medesima normativa.
Con riferimento ai requisiti, la normativa prevede che accedono al forfettario i soggetti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
Tuttavia, si tenga presente che, in alcuni casi le predette cause di esclusione NON trovano campo di applicazione (a tal proposito si rimanda a tutti i chiarimenti fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E/2016).
Si deducono solo i contributi previdenziali – Chi vi agisce, come detto in premessa, determina il reddito imponibile in maniera forfettaria. In particolare questi è calcolato applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO che identifica l’attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.).
Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizioni legislative. Stiamo parlando, dunque, dei contributi versati all’INPS alla gestione IVS artigiani e commercianti; dei contributi versati alla gestione separata INPS; dei contributi obbligatori versati alla cassa professionale di appartenenza (Cassa forense, Inarcassa, ecc.). La deduzione avviene sempre e comunque secondo il principio di cassa. Dunque, nel Modello Redditi PF/2018, il contribuente forfettario potrà dedurre al quadro LM (rigo LM35) esclusivamente i contributi “pagati” nel 2017. Quindi, ad esempio, chi è iscritto alla gestione IVS artigiani e commercianti, potrà dedurre nel Modello Redditi PF/2018 le rate di contributi minimali “versati” lo scorso anno (pertanto anche la 4° rata dei contributi minimali riferiti al 2016 ma versati il 28 febbraio 2017) oltre che il saldo 2016 e l’acconto 2017 (che andavano versati anch’essi lo scorso anno alle stesse scadenze previste per il versamento dell’imposta sostitutiva).
Ma cosa succede nel caso in cui ci fossero contributi incapienti? Questi vanno persi?
Assolutamente no. La parte incapiente potrà essere dedotta eventualmente dal reddito complessivo del contribuente (art. 10 TUIR). È il caso, ad esempio, del soggetto che ha partita IVA in regime forfettario e che nel 2017 ha avuto anche altri redditi soggetti ad IRPEF su cui poter far valere oneri deducibili/detraibili. Questi, potrà indicare la parte di contributi incapienti al rigo RP21 dello stesso modello dichiarativo. Ai sensi del citato art. 10 TUIR, sono, infatti, deducibili dal reddito complessivo (ai fini IRPEF) le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio il contributo versato dai biologi all’ENPAB). I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.