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L’avviso di liquidazione che indica solo la data e il numero della sentenza oggetto di registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione. È quanto afferma l’ordinanza n. 29402/17 pubblicata il 7 dicembre dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da uno Studio associato di commercialisti, nell’ambito di un giudizio scaturito dall’impugnazione di un avviso di liquidazione per l’imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza civile.
L’atto impositivo è stato confermato prima dalla CTP di Milano e poi dalla CTR della Lombardia. Pertanto la vicenda è stata portata all’attenzione dei Supremi Giudici, i quali hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione/falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, L. n. 212/2000 e 52, comma 2 bis, D.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000, gli atti di imposizione tributaria devono essere motivati con chiarezza e cioè secondo quanto prescritto dall'articolo 3 L. n. 241 del 1990 (concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi), “indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.” Se poi nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, “questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.”
In materia di imposta di registro è il comma 2 bis dell'articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a stabilire che “La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.
Nella giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta di registro, si è sostenuto che “l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”(Sez. VI-5, n. 12468 del 2015; Sez. 5, n. 18532 del 2010).
Nel caso di specie, in applicazione di questo principio, i Giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, hanno accolto l’originario ricorso del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, a favore dell’associazione professionale ricorrente, in euro 500,00, oltre spese forfettarie.