15 gennaio 2018

Responsabilità solidale IVA. Impugnazione dell’invito di pagamento

Autore: PAOLA MAURO

Gli inviti ad adempiere nei confronti dell’acquirente, a titolo di responsabilità solidale IVA con il venditore, sono affetti da nullità, ove emessi in violazione del criterio generale del domicilio fiscale del contribuente. È quanto emerge dalla sentenza 2766/08/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che ha riconosciuto l’impugnabilità immediata degli inviti di pagamento emessi ai sensi dell’articolo 60-bis del d.P.R. n. 633/1972.

L’art. 60-bis sopra citato stabilisce che:

  • In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario… è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.”;
  • L'obbligato solidale “può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.”

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate di Barletta – Andria - Trani ha notificato a un contribuente, avente domicilio fiscale nella circoscrizione dell’Agenzia di Bari, un atto con cui era richiesto il versamento dell’IVA assolta su acquisti effettuati da un soggetto-cedente, il quale non aveva versato l’imposta, avvalendosi, a detta dell’ufficio, di mezzi fraudolenti.

Il contribuente-acquirente si è opposto all’invito di pagamento in base all’articolo 60-bis del d.P.R. 633/72, sul presupposto dell’incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente, tenuto conto che il proprio domicilio fiscale si trovava in una zona di competenza della Direzione provinciale di Bari. Nel merito ha eccepito il difetto di motivazione e ha negato che il prezzo di acquisto fosse inferiore al valore di mercato.

Dal canto suo l’Ufficio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 19 del D.lgs. n. 546/92, e pertanto ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, con refusione delle spese di lite.

Ebbene, la CTP di Bari, innanzitutto, ha respinto l’eccezione sollevata dall’amministrazione, perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 546/92 non riveste carattere tassativo, per cui non è esclusa l’impugnabilità di atti non specificamente menzionati dalla norma “se contenenti la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria” (Sez. U. n. 16293/2007 e n. 16428/2007; Sez. trib. n. 21045/2007).

In applicazione di tale principio la CTP di Bari ha ritenuto l’atto oggetto del giudizio immediatamente impugnabile, “in quanto contenente la pretesa al pagamento di una somma ben definita, con specifica indicazione delle relative ragioni fattuali e giuridiche.”

Ciò posto, il Collegio giudicante ha affermato che, nel caso di specie, essendo pacifico il domicilio fiscale del contribuente in Molfetta, la competenza a emettere e notificare l’atto impositivo spettava all’Ufficio provinciale di Bari. Infatti, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 600/73, “La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; analogamente l’articolo 40 del d.P.R. n. 633/72 afferma che competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti “è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente …”.

Infine il Collegio ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente “non sussistendo oggettivamente alcuna anomalia giuridicamente rilevante, essendo stati perfezionati gli acquisti di merce informatica usufruendo di uno sconto (oscillante tra il 7,55% e il 9,05 %) assolutamente in linea con le dinamiche del mercato con conseguente non configurabilità nel caso di specie dell’ipotesi prevista dall’art. 60 bis DPR 633/72”.

La CTP di Bari, dunque, ha accolto il ricorso del contribuente e disposto la compensazione tra le parti le spese processuali, attesa la mancanza di indirizzi giurisprudenziali consolidati sul tema degli “inviti ad adempiere”.

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