31 gennaio 2018

Retribuzione 2018: gli importi per il calcolo contributivo

I minimali di retribuzione giornaliera ammontano, anche per quest’anno, a 48,20 euro

Autore: DANIELE BONADDIO

L’INPS, con la Circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, ha fornito – per l’anno 2018 – i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Quadro normativo - La retribuzione da assumere ai fini contributivi, deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Pertanto, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. In caso di retribuzione inferiore ai minimali giornalieri, il trattamento deve essere adeguato.

Minimali di retribuzione giornaliera – A seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT, pari all’1,1% per l’anno 2017, i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori risultano così stabiliti:

  • trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD: 507,42 euro;
  • minimale di retribuzione giornaliera (9,5%): 48,20 euro.

Retribuzioni convenzionali in genere - Per determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, che fissa l’importo – per l’anno 2018 – a € 26,78.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca, la retribuzione convenzionale per l'anno 2018 è fissata in € 670 mensili (26,78 x 25gg).

Lavoratori a domicilio - Con riferimento ai lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, in applicazione dell'art. 22 della L. n. 160/1975.

Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2017 all’1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per quest’anno, è pari a € 26,78.

Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 48,20.

Rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale - Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i minimali di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi, sono pari a:

  • € 7,23 (€ 48,20 x 6/40), nell’ipotesi di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestioni private);
  • € 6,69 (€ 48,20 x 5/36), nell’ipotesi di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche).

Aliquota aggiuntiva dell’1% - Nel caso in cui il lavoratore percepisce un reddito superiore, per l’anno 2018, a € 46.630 (€ 3.886 mensili) è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1%.

L’aliquota aggiuntiva è prevista esclusivamente per regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore, inferiori al 10%.

Il versamento del contributo aggiuntivo, che deve seguire il criterio della mensilizzazione, deve essere riportato, a livello individuale, nella denuncia Uniemens nell’elemento: “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “ContribuzioneAggiuntiva”, “Contrib1PerCento”, “ImponibileCtrAgg”, “ContribAggCorrente”.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile - Passando al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo per l’anno 2018 sarà pari a € 101.427.

Ai fini Uniemens la quota di retribuzione eccedente il predetto massimale, va indicata nell’elemento: “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “DatiParticolari”, “EccedenzaMassimale”, “ImponibileEccMass”, “ContributoEccMass”.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi - Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento, è pari a € 202,97. Mentre il limite annuo è di 10.544 euro (202,97*52).

Importi che non concorrono a formare il reddito – Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le seguenti voci:

  • Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
  • Rese in forma telematica: 7,00 euro;
  • Fringe benefit (tetto): 258,23 euro;
  • Indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro;
  • Indennità di trasferta 2/3 Italia: 30,99 euro;
  • Indennità di trasferta 1/3 Italia: 15,49 euro;
  • Indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro;
  • Indennità di trasferta 2/3 estero: 51,65 euro;
  • Indennità di trasferta 1/3 estero: 25,82 euro;
  • Indennità di trasferimento Italia (tetto): 1.549,37 euro;
  • Indennità di trasferimento estero (tetto): 4.648,11 euro;
  • Azioni offerte ai dipendenti (tetto): 2.065,83 euro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy