6 febbraio 2018

Riduzione ACE nel modello Redditi 2018 SC

Autore: FEDERICO GAVIOLI

E’ stato approvato, con provvedimento del Direttore delle Entrate 24824, del 30 gennaio 2018, il modello redditi Società di Capitali 2018. Diverse sono le novità contenute tra le quali è presente anche il quadro relativo al “depotenziamento” dell’ACE, nel quadro RS – Prospetti vari.

La manovra correttiva 2017: riduzione aliquota - Le recenti modifiche intercorse (D.L. 50/2017 – Legge di Bilancio 2017 232/2016), hanno ridotto di molto l’aliquota del coefficiente nozionale applicabile all’incremento patrimoniale, che passa dal 4,75% al 1,6%.

Come precisato nella relazione illustrativa al decreto 3 agosto 2017, la decorrenza di tali disposizioni - nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - “non può che essere coincidente con il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Tenuto conto della decorrenza delle nuove disposizioni, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, le norme della disciplina antielusiva speciale, nella nuova formulazione, trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018 (periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto, ossia il 2017). Nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018 è necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito del nuovo articolo 10, poste in essere dal 2011 al 2018. Tuttavia, l’articolo 12, comma 2, del citato decreto del 3 agosto, prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi coerenti e non coerenti, secondo la quale “Con riferimento ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni diverse da quelle emanate in attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2017, n. 19, anche se non coerenti con le stesse”.

Per effetto della clausola di salvaguardia, pertanto, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione stessa; deve, quindi, considerarsi preclusa ai contribuenti la presentazione di dichiarazioni integrative finalizzate a correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni dell’articolo 10 del nuovo decreto ACE.

Il prospetto deduzioni per capitale investito proprio (ACE): la riduzione - Il prospetto presente nel quadro RS del modello redditi SC 2018, periodo di imposta 2018, è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall’art. 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,6 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre.
Dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5 per cento.

Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012 e, successivamente, con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017. Con gli stessi provvedimenti sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato:

  • è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi;
  • ovvero è fruibile come credito d’imposta applicando a questa eccedenza l’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano:
  • come variazioni in aumento i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale) nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:
  • a) eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
  • b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

Mentre non assumono rilevanza le riserve formate con utili:
  • a) derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
  • b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
  • Come variazioni in diminuzione:
  • a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
  • b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
  • c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell’ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento. Mentre quelli

  • derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia;
  • derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione;
  • derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate;

rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.
Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.
Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, l’agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Le stabili organizzazioni - L’agevolazione “ACE” si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del TUIR ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8); in tal caso per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 15, del rigo RS113 va indicato il codice dello Stato o territorio estero, in cui è localizzata la stabile organizzazione.

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