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È aperto ufficialmente il canale per la riammissione alla Rottamazione-quater, introdotta di recente dall’articolo 3-bis del Decreto-legge n. 202/2024, convertito con modificazioni con la Legge n. 15/2025.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che per essere riammessi al beneficio è necessario presentare la domanda, esclusivamente online, entro il 30 aprile 2025, indicando oltre ai debiti per i quali richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento: in un’unica rata entro il 31 luglio 2025 oppure, fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e, le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
I contribuenti possono optare per due modalità:
Coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi riceveranno entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda.
Se la domanda è stata presentata in area riservata, il contribuente riceverà tramite e-mail la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione della Definizione agevolata”. Nel caso in cui, invece, la domanda sia stata presentata in area pubblica:
L’Agente di riscossione precisa che è possibile presentare la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” anche per i debiti decaduti dalla stessa misura agevolativa al 31 dicembre 2024, oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019).
Cosa bisogna fare? In questo caso, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite PEC, inviando il Modello DA-LS-RIAMM alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
Insieme alle procedure da seguire sono state rese note anche delle FAQ esplicative. È bene ricordare che:
In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte al momento di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente – sempre per i debiti “definibili” – non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della PA e per il rilascio del DURC.