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Stop agli sgravi contributivi di cui all’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Fino a nuove indicazioni, sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate. Anche i premi speciali unitari di cui all’articolo 42 del decreto della Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono dovuti in misura intera dai pescatori autonomi e dalle società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, assicurati con la polizza speciale pescatori.
A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 6/2018.
Quadro normativo - L'articolo 4, comma 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso nel limite del 70% alle imprese che esercitano la pesca costiera il beneficio previsto dall’articolo 6 (sgravi contributivi), del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha poi disposto l’estensione del predetto beneficio per gli anni 2001, 2002 e 2003, sempre nel limite del 70% oltre che alle imprese che esercitano la pesca costiera, anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Il beneficio è stato prorogato nella stessa misura per gli anni 2004-2007 e poi applicato:
Sospensione agevolazione – Sul punto, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea del regime agevolativo in esame, al momento lo stesso debba necessariamente essere sospeso.
Pertanto, fino a nuove indicazioni da parte del citato Ministero vigilante, è sospesa l’applicazione della riduzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ai premi e contributi assicurativi riscossi dall’ Inail dal 1° gennaio 2018.
Contributi dovuti - Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:
La sospensione dell’applicazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.