14 febbraio 2018

Sostegno famiglie vittime di gravi infortuni: importi 2017

Autore: DANIELE BONADDIO

Il 12 febbraio 2018 è stato pubblicato su sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2017 che rende noti gli importi che saranno erogati, dall’apposito Fondo di sostegno, alle vittime di gravi infortuni sul lavoro verificatisi nell’anno 2017. In particolare, ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il Decreto (Lavoro) 19 novembre 2008, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l’importo della prestazione è determinato nel seguente modo:

  • tipologia A (num. superstiti 1): importo 3.700 euro;
  • tipologia B (num. superstiti 2): importo 7.400 euro;
  • tipologia C (num. superstiti 3): importo 11.100 euro;
  • tipologia D (più di 3): importo 17.200 euro.

Normativa – Con la Finanziaria del 2007 (art. 1, co. 1187 della L. n. 296/2006), è stato istituito uno specifico Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori - assicurati e non - ai sensi del Testo Unico (Dpr 30 giugno 1965, n. 1124), vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all’Inail previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del ministero.

La prestazione è fissata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo.

Destinatari - Hanno diritto alle prestazioni:

  • il coniuge/unito civilmente
  • i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniuge/unito civilmente o figli:
  • i genitori, se a carico del lavoratore deceduto
  • i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.

Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’Inail, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99). Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del Testo Unico 1124/65 e della Legge 493/99 è previsto, unitamente alla prestazione una tantum, anche un'anticipazione della rendita a superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge.

La domanda - La prestazione una tantum è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata A/R, di specifica istanza che deve:

  • essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica;
  • contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento;
  • includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.

L'istanza deve pervenire alla sede territoriale dell'Inail, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto.
Gli interessati possono curare i propri rapporti con l'Inail anche tramite gli Enti di patrocinio che prestano assistenza gratuita in materia assicurativa e previdenziale.

Con riferimento a lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa Inail, per i quali è già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga l'istanza nei termini stabiliti, sarà cura dell'Istituto attivarsi al fine della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.

In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario.

L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'Inail.

Modalità di richiesta - L’interessato presenta/inoltra la richiesta alla sede competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite:

  • sportello della sede competente;
  • posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata).

L’interessato può farsi assistere da un Patronato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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