23 gennaio 2018

Spese di lite. La Cassazione può integrare la motivazione della CTR

Cassazione Tributaria, ordinanza pubblicata il 22 gennaio 2018

Autore: PAOLA MAURO

La motivazione della sentenza impugnata sul punto riguardante l’integrale compensazione delle spese di lite può essere oggetto di correzione in sede di legittimità, senza necessità di disporre il rinvio alla CTR.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 1476 pubblicata in data 22 gennaio 2018 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nell’ambito di un giudizio sorto a seguito della notifica, a una società, di un avviso di classamento relativo a parco eolico, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, pur avendo rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, quale successore ex lege dell’Agenzia del territorio, ha disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite motivando come segue:

  • “Sussistono sufficienti motivi per procedere all’integrale compensazione della spese di lite, attesa la peculiarità della materia”.

Dinanzi ai Giudici di legittimità l’Agenzia delle Entrate - ricorrente principale - e la società contribuente - ricorrente incidentale - hanno lamentato la violazione di legge con riguardo al capo della sentenza di appello riguardante le spese del giudizio, per avere la C.T.R. disposto la compensazione integrale al di fuori dei casi previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 15 D.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis).

Ebbene, nell’ordinanza n. 1476/2018 la Sezione Tributaria spiega che, se è vero che il riferimento alla peculiarità della questione o della materia non è sufficiente a integrare una motivazione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in relazione ai presupposti giustificativi stabiliti dall'art. 92 cod. proc. civ., nondimeno, con riferimento all'omessa motivazione, va ricordato che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI-5 n. 11217/2016).

A tal riguardo, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2731 del 2017, hanno osservato che “la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un errore in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta […] sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.”

Alla luce di questi principi la motivazione della sentenza impugnata ha potuto essere corretta in diritto dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte, la quale, nel respingere le censure delle parti ricorrenti, ha precisato che “Nella fattispecie in esame le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la disposta integrale compensazione delle spese di lite tra le parti vanno ravvisate nell'assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione di merito sottoposta all'esame del giudice tributario in punto di determinazione della rendita catastale secondo il procedimento indiretto dell'approccio di costo.”

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